Corte costituzionale

Sentenza n. 272/1996

Corte cost., sent. 22 luglio 1996, n. 272

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
272/1996
Data di deposito
22 luglio 1996
Data di decisione
11 luglio 1996
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Massimo Vari
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:272

Norme oggetto del giudizio

  • deliberaz. commissione controllo reg. Umbria del 18 ottobre 1995
  • direttiva CEE n. 409 del 2 aprile 1979
  • legge n. 157 del 11 febbraio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 22863

Secondo la giurisprudenza della Corte, sono ammissibili i conflitti di attribuzione sollevati nei confronti degli atti emanati dall'organo di controllo sull'amministrazione regionale quando la loro motivazione risulti fondata sull'asserito difetto di competenza della regione ai sensi della normativa costituzionale sulla competenza. In questi casi, infatti, la giurisdizione in tema di conflitti opera su un piano diverso, per presupposti e finalita', da quello proprio della giurisdizione amministrativa, dal momento che, nella prima, a differenza che nella seconda, viene in giuoco soltanto il profilo del disconoscimento o della menomazione di una competenza dell'ente controllato conseguente all'illegittimo esercizio della funzione di controllo, mentre il giudizio risulta orientato, prima che in direzione dell'annullamento dell'atto, a definire nei loro aspetti relazionali le sfere di attribuzioni, rispettivamente garantite dalla disciplina costituzionale, al controllato ed al controllante. E' pertanto ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dalla regione Umbria a seguito della deliberazione della Commissione di controllo sull'amministrazione della regione del 18 ottobre 1995, prot. n. 9501071, n. ord. 264, con cui e' stata annullata la deliberazione della Giunta regionale n. 7454 del 6 ottobre 1995. Infatti, il motivo di annullamento dell'atto della regione sta nel disconoscimento del potere della medesima, mentre solo in via ipotetica ne viene censurato il cattivo esercizio. L'atto della Commissione di controllo, dunque, si caratterizza essenzialmente come atto di negazione della competenza regionale. - V. S. n. 178/1973, 130/1976, 740/1988, 1013/1988, 327/1990. red.: A. Franco

Massima n. 22864

Secondo la giurisprudenza della Corte, qualora l'attuazione o l'esecuzione di una direttiva comunitaria metta in questione la competenza legislativa o amministrativa spettante ad un soggetto titolare di autonomia costituzionale, compete di norma ad esso agire in attuazione o in esecuzione, naturalmente entro l'ambito dei consueti rapporti con lo Stato e dei limiti costituzionalmente previsti nelle diverse materie di competenza regionale; ma lo Stato rimane comunque abilitato all'uso di tutti gli strumenti consentitigli, a seconda della natura della competenza regionale, per far valere gli interessi unitari di cui e' portatore. - V. S. n. 126/1996. red.: A. Franco

Massima n. 22865

La direttiva CEE 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (79/409/CEE), prevede una pluralita' di misure a carico degli Stati membri, in forma per lo piu' di divieti e di limitazioni, alle quali fa riscontro l'elencazione delle specie cacciabili nel quadro della legislazione nazionale. Si tratta di un regime che la stessa direttiva consente di superare mediante il ricorso al potere di deroga che l'art. 9 riconosce agli Stati membri, in presenza di determinate ragioni di interesse generale ivi specificate, nell'osservanza di precise condizioni e modalita', e sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti. La disposizione in questione e' immediatamente operativa a prescindere dal recepimento espresso, ma solo nel senso di legittimare le autorita' nazionali ad adottare, ove lo ritengano, provvedimenti di deroga alle norme protettive della specie, verificando che ricorrano le situazioni ipotizzate dall'art. 9 ed apprestando specifiche misure che comportino un circostanziato riferimento agli elementi di cui ai nn. 1 e 2 della disposizione stessa. red.: A. Franco

Massima n. 22866

La legge 11 febbraio 1992, n. 157, conferisce alle regioni a statuto ordinario il compito di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformita' alla legge medesima, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Detta legge affida l'elencazione delle specie cacciabili ad un apposito elenco, contenuto nell'art. 18; elenco al quale, secondo quanto previsto dal comma 3, possono essere disposte "variazioni" con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il ministro dell'ambiente e sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, in conformita' delle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio. - V. anche la precedente massima C. red.: A. Franco

Massima n. 22867

Spetta allo Stato, e per esso alla Commissione di controllo sugli atti della regione Umbria, annullare la delibera della Giunta regionale n. 7454 del 6 ottobre 1995, avente ad oggetto 'Prelievo delle specie fringuello in deroga alla direttiva CEE n. 409/1979". Invero, secondo la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e la restante disciplina statale in materia di caccia, non contraddetta sul punto dalla legislazione regionale, nell'attuale assetto dato dal legislatore nazionale all'attivita' venatoria ed ai fini della stessa, i divieti posti dalla direttiva comunitaria n. 409/1979 in tema di specie cacciabili sono suscettibili di modifica soltanto nei limiti del potere di variazione degli elenchi delle specie medesime, potere che l'art. 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992 riserva allo Stato. Questa soluzione trova sostegno anche nella giurisprudenza della Corte, secondo cui l'individuazione delle specie cacciabili costituisce un interesse unitario nazionale, la cui tutela spetta allo Stato ed a fronte del quale alle regioni va riconosciuta la facolta' di modificare l'elenco delle specie medesime soltanto nel senso di limitare e non di ampliare il numero delle eccezioni al divieto generale di caccia. Nell'esercizio di tale potere spettante in via esclusiva allo Stato, e' stato emesso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 1993, che ha appunto escluso il fringuello dalle specie cacciabili. L'autorizzazione della caccia al fringuello, pertanto, non rientra tra le competenze regionali in materia di caccia di cui all'art. 117 Cost. e all'art. 99 del d.P.R. n. 616 del 1977, anche a tener presente l'art. 6 del medesimo d.P.R. n. 616 del 1977, che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative relative all'attuazione delle direttive comunitarie fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio, perche', anche qualora l'esecuzione o l'attuazione di una direttiva competa alla regione, lo Stato resta comunque abilitato all'uso di tutti gli strumenti consentitigli per far valere gli interessi unitari di cui e' portatore. - V. S. nn. 1002/1988, 577/1990, nonche' le precedenti massime B, C e D. red.: A. Franco

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato e per esso alla Commissione di controllo sugli atti della regione Umbria annullare la delibera della giunta regionale n. 7454 del 6 ottobre 1995, avente ad oggetto "Prelievo della specie fringuello in deroga alla direttiva CEE n. 409/1979".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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