Corte costituzionale
Sentenza n. 260/1996
Corte cost., sent. 19 luglio 1996, n. 260
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 260/1996
- Data di deposito
- 19 luglio 1996
- Data di decisione
- 10 luglio 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:260
Norme oggetto del giudizio
- art. 68, comma 5, legge della Regione siciliana n. 41 del 29 ottobre 1985
- art. 68, comma 6, legge della Regione siciliana n. 41 del 29 ottobre 1985
Parametri
Massime
Massima n. 22650
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 68, commi 5 e 6, l. reg. Sic. 29 ottobre 1985 n. 41 (Nuove norme per il personale dell'amministrazione regionale) - nella parte in cui, nel riconoscere, ai fini della ricostruzione della carriera dei dipendenti regionali, i servizi svolti continuativamente presso l'universita' in posizione di "assistente volontario", "laureato esercitatore", titolare di borsa di studio di addestramento didattico e scientifico, nonche' di borsa di studio del C.N.R. o assegnata a seguito di concorso, esclude la valutazione dei servizi prestati da coloro che abbiano beneficiato di borse di studio presso gli organi della stessa amministrazione che le ha assegnate - in quanto il legislatore siciliano ha ragionevolmente inteso, con l'art. 68, comma 5 cit., riconoscere, a fini di carriera e pensionistici, i soli servizi tassativamente ivi previsti, che sono accomunati dall'unico denominatore della loro prestazione nell'ambito della "docenza universitaria" ed ai quali non sono equiparabili i periodi di fruizione di borse di studio presso altri enti. - S. nn. 19/1989 e 305/1995. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, quinto e sesto comma, della legge della regione siciliana 29 ottobre 1985, n. 41 (Nuove norme per il personale dell'amministrazione regionale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Siciliana con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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