Corte costituzionale

Sentenza n. 260/1996

Corte cost., sent. 19 luglio 1996, n. 260

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
260/1996
Data di deposito
19 luglio 1996
Data di decisione
10 luglio 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:260

Norme oggetto del giudizio

  • art. 68, comma 5, legge della Regione siciliana n. 41 del 29 ottobre 1985
  • art. 68, comma 6, legge della Regione siciliana n. 41 del 29 ottobre 1985

Parametri

Massime

Massima n. 22650

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 68, commi 5 e 6, l. reg. Sic. 29 ottobre 1985 n. 41 (Nuove norme per il personale dell'amministrazione regionale) - nella parte in cui, nel riconoscere, ai fini della ricostruzione della carriera dei dipendenti regionali, i servizi svolti continuativamente presso l'universita' in posizione di "assistente volontario", "laureato esercitatore", titolare di borsa di studio di addestramento didattico e scientifico, nonche' di borsa di studio del C.N.R. o assegnata a seguito di concorso, esclude la valutazione dei servizi prestati da coloro che abbiano beneficiato di borse di studio presso gli organi della stessa amministrazione che le ha assegnate - in quanto il legislatore siciliano ha ragionevolmente inteso, con l'art. 68, comma 5 cit., riconoscere, a fini di carriera e pensionistici, i soli servizi tassativamente ivi previsti, che sono accomunati dall'unico denominatore della loro prestazione nell'ambito della "docenza universitaria" ed ai quali non sono equiparabili i periodi di fruizione di borse di studio presso altri enti. - S. nn. 19/1989 e 305/1995. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, quinto e sesto comma, della legge della regione siciliana 29 ottobre 1985, n. 41 (Nuove norme per il personale dell'amministrazione regionale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Siciliana con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze