Corte costituzionale

Sentenza n. 259/1996

Corte cost., sent. 19 luglio 1996, n. 259

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
259/1996
Data di deposito
19 luglio 1996
Data di decisione
10 luglio 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:259

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge n. 36 del 5 gennaio 1994

Parametri

Massime

Massima n. 22696

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 2, 3 e 42 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, l. 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) - il quale dispone che "tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorche' non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che e' salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarieta'" - in quanto - premesso che le modificazioni legislative del regime di utilizzazione o di proprieta' di determinate categorie di beni, caratterizzati da pubblico interesse, non sono, di per se', contrarie a Costituzione, sulla base dei parametri denunciati (artt. 2, 3, 42 Cost.), quando siano intervenute trasformazioni della rilevanza pubblica di tali beni e dell'interesse generale - la "pubblicita' delle acque", dichiarata dalla disposizione impugnata (rientrante tra quelle di principio, ai sensi del successivo art. 33 per i fini di cui all'art. 117 Cost.), ha riguardo al regime dell'uso di un bene divenuto limitato, come risorsa comune; ed in quanto siffatta dichiarazione implica che l'interesse generale, per la qualificazione di pubblicita' di un'acqua (intesa come risorsa suscettibile di uso previsto o consentito), deve pur sempre sussistere, e che esso e' presupposto in linea di principio esistente in relazione alla limitatezza delle disponibilita' e alle esigenze prioritarie (specie in una proiezione verso il futuro) di uso dell'acqua, suscettibile, anche potenzialmente, di utilizzazione collimante con gli interessi generali. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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