Corte costituzionale
Sentenza n. 251/1996
Corte cost., sent. 16 luglio 1996, n. 251
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 251/1996
- Data di deposito
- 16 luglio 1996
- Data di decisione
- 8 luglio 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:251
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 8, decreto-legge n. 299 del 13 settembre 1991
- legge n. 363 del 18 novembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 22837
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, co. 8, del d.l. 13 settembre 1991, n. 299, convertito in legge 18 novembre 1991, n. 363, nella parte in cui - in relazione alla c.d. "INVIM straordinaria", ossia all'anticipazione del pagamento dell'INVIM decennale, ancorche' non sia decorso il decennio, per gli immobili posseduti alla data del 31 ottobre 1991 da parte di societa' ed enti di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 643 del 1972 - dispone che il valore finale al 31 ottobre 1991 dei fabbricati iscritti in catasto, posseduti dai suddetti soggetti, non e' sottoposto a rettifica se e' dichiarato in misura non inferiore a quello che risulta applicando le rendite catastali determinate dal d.m. 20 gennaio 1990 e poi dal d.m. 27 settembre 1991, sollevata sotto il profilo che la norma impugnata, nel fare riferimento alle rendite catastali revisionate in base al d.m. 20 gennaio 1990, richiama parametri che avrebbero dovuto trovare applicazione solo dall'1 gennaio 1992, il che comporterebbe una illegittima retroattivita' della norma fiscale per le societa' ed enti che si trovano nelle condizioni temporali previste dal d.l. n. 299 del 1991, con conseguente lesione del principio di eguaglianza e del principio di proporzionalita' rispetto alla capacita' contributiva. Invero, la previsione dell'anticipato pagamento dell'INVIM decennale per i detti immobili si collega ad una manovra finanziaria del Governo nonche' all'abolizione dell'imposta (sostituita gradualmente dall'ICI, per effetto dell'art. 17, co. 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a decorrere dall'1 gennaio 1993). Si tratta, quindi, di una imposizione di carattere straordinario, che non puo' percio' essere messa a raffronto con la disciplina applicabile alle imposte ordinarie. In ogni caso, il riferimento alle tariffe d'estimo che, sulla base dell'art. 4, co. 4, della legge n. 405 del 1990, dovevano entrare in vigore l'1 gennaio 1992, non comporta una ingiustificata e discriminatoria retroattivita' dei nuovi parametri, bensi' indica una diversa decorrenza dei criteri di congruita' del valore dichiarato, ponendosi come ovvia e conseguente implicazione del peculiare meccanismo dell'INVIM. Infatti, gli stessi criteri informatori dell'imposta, tali da comportare l'individuazione di una base imponibile determinata, per differenza, fra il valore iniziale del bene e gli incrementi di valore verificatisi per il decorso del tempo, dimostrano, da un lato, che la c.d. INVIM straordinaria si e' risolta in una mera parziale anticipazione cronologica di quella imposizione tributaria che si sarebbe comunque verificata alla scadenza del decennio, e, dall'altro, che il parametro preso a riferimento risponde ad evidenti ragioni di armonizzazione, dal momento che, se l'anticipazione non vi fosse stata, le nuove rendite avrebbero, in prosieguo, al verificarsi dell'ordinario presupposto impositivo, costituito in ogni caso il riferimento per il potere di rettifica degli uffici. red.: A. Franco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 (Disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti), convertito in legge 18 novembre 1991, n. 363, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria di primo grado di Biella, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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