Corte costituzionale
Sentenza n. 250/1996
Corte cost., sent. 16 luglio 1996, n. 250
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 250/1996
- Data di deposito
- 16 luglio 1996
- Data di decisione
- 8 luglio 1996
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:250
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo 1995
- art. 18, decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994
- art. 17, comma 1, legge n. 400 del 23 agosto 1988
- art. 17, comma 3, legge n. 400 del 23 agosto 1988
Parametri
- art. 5, Costituzione
- decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 14 gennaio 1972
- art. 118, Costituzione
- decreto del Presidente della Repubblica n. 6 del 14 gennaio 1972
- decreto del Presidente della Repubblica n. 5 del 14 gennaio 1972
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1 del 14 gennaio 1972
- decreto del Presidente della Repubblica n. 9 del 15 gennaio 1972
- decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972
- decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 117, Costituzione
- decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 15 gennaio 1972
- decreto del Presidente della Repubblica n. 2 del 14 gennaio 1972
- decreto del Presidente della Repubblica n. 7 del 15 gennaio 1972
- decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 15 gennaio 1972
- decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972
Massime
Massima n. 22833
Costituisce condizione di ammissibilita' del conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni insorto a seguito di un atto dello Stato o delle Regioni che sia invasivo dell'altrui sfera di competenza, la circostanza che la negazione o lesione della competenza sia compiuta immediatamente e direttamente con quell'atto, ed esso, qualora sia preceduto da altro che ne costituisca il precedente logico e giuridico, sia nei confronti dello stesso autonomo nel senso che non ne ripeta identicamente il contenuto o non ne costituisca una mera puntuale e necessaria esecuzione. E' pertanto ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dalla regione Lombardia nei confronti del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 (recante determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche) in quanto tale atto non ha un contenuto meramente ripetitivo ovvero di puntuale e necessaria esecuzione dell'art. 18 del d.P.R. 9 marzo 1994, n. 487, dal momento che non e' quest'ultimo, ma proprio l'atto impugnato che contiene l'affermazione di competenza da parte dello Stato lamentata dalla ricorrente. - V. sent. nn. 206/1975, 215/1996. red.: A. Franco
Massima n. 22834
La regola di base nei rapporti fra fonti secondarie statali e fonti regionali e' quella della separazione delle competenze, tale da porre le regioni al riparo dalle interferenze dell'esecutivo centrale. Deve quindi escludersi che un regolamento (governativo o ministeriale) possa contenere norme volte a limitare la sfera delle competenze delle regioni nelle materie loro attribuite, disattendendo le regole costituzionali relative all'ordine delle fonti normative, nonche' i principi espressamente sanciti dall'art. 17 l. n. 400 del 1988, che, al comma 1, lett. b), stabilisce che i regolamenti governativi di attuazione e integrazione non possono intervenire nelle materie riservate alla competenza regionale, mentre, al comma 3, circoscrive la potesta' regolamentare ministeriale alle sole materie di competenza del Ministro o di autorita' a lui sottordinate. - V. sent. nn. 97/1992, 461/1992, 333/1975, 482/1995. red.: A. Franco
Massima n. 22835
La funzione di indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrative e' soggetta - quanto a fondamento ed esercizio - a puntuali requisiti sia di forma, perche' la funzione stessa deve trovare svolgimento in forma collegiale e cioe' con una delibera del Consiglio dei ministri, sia di sostanza, perche' occorre idonea base legislativa per salvaguardare il principio di legalita' sostanziale, attraverso la previa determinazione, con legge, dei principi ai quali il Governo deve attenersi. - V. sent. nn. 45/1993, 26/1994, 113/1994, 124/1994. red.: A. Franco
Massima n. 22836
Non spetta allo Stato e, per esso, al Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del Tesoro, determinare i compensi da corrispondere ai componenti le commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza dei concorsi indetti dalle regioni e dagli enti pubblici non economici da esse dipendenti. Pertanto deve essere annullato, per questa parte, il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 (recante determinazione dei suddetti compensi per tutti i concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche), il quale e' lesivo della competenza regionale in materia di disciplina del personale, in violazione degli artt. 5, 117 e 118 Cost., anche in riferimento al d.P.R. n. 616 del 1977 ed ai d.P.R. nn. 1-11 del 1972, e cio' sia se lo si consideri un regolamento (non potendo un regolamento governativo o ministeriale contenere norme volte a limitare la sfera di competenza delle regioni nelle materie loro attribuite), sia, a maggior ragione, se lo si consideri un atto governativo a contenuto generale, e sia infine se lo si consideri un atto emanato nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento (non sussistendo nella specie i requisiti di forma - delibera del Consiglio dei ministri - e di sostanza - previa determinazione legislativa dei principi ai quali il Governo deve attenersi - cui e' soggetta la funzione di indirizzo e coordinamento). - V. anche le precedenti massime B e C. red.: A. Franco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato determinare i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza dei concorsi indetti dalle regioni e dagli enti pubblici non economici da esse dipendenti; e di conseguenza annulla, per questa parte, l'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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