Corte costituzionale

Sentenza n. 244/1996

Corte cost., sent. 12 luglio 1996, n. 244

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
244/1996
Data di deposito
12 luglio 1996
Data di decisione
27 giugno 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:244

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, legge n. 300 del 20 maggio 1970
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 312 del 28 luglio 1995

Parametri

Massime

Massima n. 22694

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 39 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, l. 20 maggio 1970, n. 300 (nel testo risultante dall'abrogazione parziale disposta dal d.P.R. 28 luglio 1995, n. 312, in esito al referendum indetto con d.P.R. 5 aprile 1995) - in quanto limita il riconoscimento delle rappresentanze aziendali alle sole organizzazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unita' produttiva - poiche' l'ivi disposta limitazione subordina il riconoscimento non ad un discrezionale "potere di accreditamento" di parte imprenditoriale, espresso in forma pattizia, ma ad una specifica qualita' giuridica attribuita dalla legge, che, in tal guisa, da' sviluppo coerente alla volonta' popolare espressa in occasione della suddetta consultazione referendaria e valorizza l'effettivita' dell'azione sindacale desumibile dalla partecipazione alla formazione della disciplina contrattuale collettiva; sicche', non risultano violati ne' l'art. 39 Cost., nella misura in cui le norme di sostegno dell'azione sindacale nell'unita' produttiva, in quanto sopravanzano la garanzia costituzionale della liberta' sindacale, ben possono essere riferite soltanto a certi sindacati identificati mediante criteri scelti discrezionalmente nei limiti della razionalita', ne' l'art. 3 Cost., in quanto, una volta riconosciuta la predetta potesta' discrezionale del legislatore, le associazioni sindacali rappresentate nelle aziende vengono differenziate in base al criterio prestabilito dalla legge, divenendo, in tal modo, irrilevante la possibilita' di dimostrare per altra via la propria rappresantativita', tanto piu' quando si riconosca, come nella specie, la razionalita' del criterio medesimo. - S. nn. 54/1974, 30/1990, 492/1995. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nel testo risultante dall'abrogazione parziale disposta dal d.P.R. 28 luglio 1995, n. 312 (Abrogazione, a seguito di referendum popolare, della lettera a) e parzialmente della lettera b) dell'art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, nonché differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione, dai pretori di Milano e di Latina con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 27 giugno 1996.

Il presidente: Ferri

Il redattore: Mengoni

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 luglio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze