Corte costituzionale

Sentenza n. 234/1996

Corte cost., sent. 4 luglio 1996, n. 234

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
234/1996
Data di deposito
4 luglio 1996
Data di decisione
26 giugno 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:234

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 8, bis, decreto-legge n. 6 del 22 gennaio 1990
  • legge n. 58 del 24 marzo 1990

Parametri

Massime

Massima n. 22966

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 8-bis, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58 - che consente ai lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali, i quali non maturino i requisiti per il prepensionamento entro il 31 dicembre 1992, il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di c.d. "occasionalato" - sollevata sotto il profilo che, nella parte in cui non prevede il recupero contributivo di tale periodo anche per i lavoratori che alla stessa data abbiano gia' maturato i requisiti per il pensionamento anticipato, contrasterebbe: a) con il principio di eguaglianza, attribuendo la facolta' di riscatto ai lavoratori con un minor numero di anni di servizio e non anche agli altri collocati in pensione anticipatamente; b) con il diritto dei lavoratori ad avere assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia, giacche' non sarebbe possibile incrementare il periodo contributivo, e quindi il trattamento pensionistico, mediante il riscatto del periodo di "occasionalato". Invero, la disposizione impugnata si inserisce nell'ambito di misure dirette a risanare la gestione dei porti e ad adeguare le dotazioni organiche del personale alle effettive necessita' dei traffici marittimi, mediante l'incentivazione del pensionamento anticipato di lavoratori delle categorie e qualifiche per le quali siano accertate eccedenze rispetto ai progetti di riorganizzazione. In questo contesto la norma impugnata consente ai lavoratori portuali, che altrimenti, al 31 dicembre 1992, non avrebbero maturato i requisiti di anzianita' contributiva effettiva necessari per chiedere il prepensionamento, di considerare, ai fini dell'anzianita' contributiva richiesta a tale scopo, non solo i periodi di effettivo impiego, sia pure temporaneo, ma l'intero periodo di inclusione in elenchi di lavoratori occasionali, non iscritti nei registri dei lavoratori portuali, elenchi ai quali tuttavia di volta in volta si poteva attingere quando i lavoratori iscritti nei registri non erano sufficienti per eseguire le operazioni portuali. La facolta' di recupero contributivo del periodo di disponibilita' per l'impiego temporaneo nel lavoro portuale costituisce, quindi, una eccezione alla regola generale della corrispondenza tra contributi e periodi di effettivo lavoro; eccezione giustificata dalla finalita' di ridurre l'esubero di lavoratori portuali, permettendo il pensionamento anticipato anche di quelli che altrimenti, non ne avrebbero i requisiti. Diversa e' invece la situazione di chi puo' gia' contare su di una anzianita' lavorativa e contributiva che consenta di accedere al prepensionamento, non essendo necessaria, in questo caso, l'integrazione contributiva. Tale diversita' di situazioni costituisce un elemento di non irragionevole differenziazione della disciplina normativa, poiche' dal riscatto del periodo di "occasionalato" non discende l'attribuzione di un vantaggio ulteriore rispetto a quello costituito dal recupero contributivo nei limiti in cui sia necessario per raggiungere l'anzianita' prevista per il prepensionamento. Infatti, nonostante la presenza di una diversa prassi amministrativa, la disposizione impugnata deve essere interpretata, per evitare disparita' di trattamento, nel senso che il periodo di "occasionalato" sia riscattabile non per l'intero, bensi' solo nei limiti necessari al raggiungimento dell'anzianita' lavorativa richiesta per il prepensionamento. Non sussiste poi violazione dell'art. 38 Cost. perche' il dovere di assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia non esclude che possano essere disciplinate diversamente le varie situazioni che si verificano. Il sistema del prepensionamento agevolato risponde all'esigenza di non lasciare senza mezzi i lavoratori anziani che perdono il lavoro in connessione con la ristrutturazione di interi settori produttivi. Pertanto, una volta raggiunti i requisiti per il pensionamento, non ne segue la necessita' di integrare ulteriormente, con il riscatto del periodo figurativo di "occasionalato", la base contributiva per la liquidazione del trattamento pensionistico, la cui sufficienza in se' non e' stata posta in discussione, tanto piu' che esso consegue ad una scelta volontaria del lavoratore. red.: A. Franco

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8-bis, del d.-l. 22 gennaio 1990, n. 6 (Soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e inteventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di Savona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.

Il presidente: Ferri

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 4 luglio 1996.

Il cancelliere: Malvica

Testo integrale

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