Corte costituzionale

Sentenza n. 217/1996

Corte cost., sent. 25 giugno 1996, n. 217

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
217/1996
Data di deposito
25 giugno 1996
Data di decisione
14 giugno 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
MENGONI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:217

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 3, decreto legislativo n. 66 del 22 gennaio 1948
  • art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 66 del 22 gennaio 1948

Parametri

Massime

Massima n. 22537

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, d.lgs. 22 gennaio 1948 n. 66 (Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera circolazione) - nella parte in cui rispettivamente prevedono come minimo edittale la pena di anni uno di reclusione nella ipotesi base e quella di anni due di reclusione nella ipotesi aggravata - in quanto, posto che la determinazione della misura della pena rientra nel novero delle scelte attribuite alla potesta' del legislatore e che essa puo' essere sindacata in sede di controllo di legittimita' costituzionale soltanto ove superi il limite della ragionevolezza, le disposizioni impugnate, tenuto conto della natura primaria del bene protetto e della assenza nella coscienza sociale della convinzione della palese incongruenza della previsione sanzionatoria, non superano il predetto limite. - S. nn. 133/1973, 341/1994, 313/1995, 314/1995; O. n. 368/1995. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e terzo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Milano e dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Civitavecchia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.

Il Presidente: Mengoni

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 25 giugno 1996.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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