Corte costituzionale
Sentenza n. 217/1996
Corte cost., sent. 25 giugno 1996, n. 217
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 217/1996
- Data di deposito
- 25 giugno 1996
- Data di decisione
- 14 giugno 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- MENGONI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:217
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 3, decreto legislativo n. 66 del 22 gennaio 1948
- art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 66 del 22 gennaio 1948
Parametri
Massime
Massima n. 22537
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, d.lgs. 22 gennaio 1948 n. 66 (Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera circolazione) - nella parte in cui rispettivamente prevedono come minimo edittale la pena di anni uno di reclusione nella ipotesi base e quella di anni due di reclusione nella ipotesi aggravata - in quanto, posto che la determinazione della misura della pena rientra nel novero delle scelte attribuite alla potesta' del legislatore e che essa puo' essere sindacata in sede di controllo di legittimita' costituzionale soltanto ove superi il limite della ragionevolezza, le disposizioni impugnate, tenuto conto della natura primaria del bene protetto e della assenza nella coscienza sociale della convinzione della palese incongruenza della previsione sanzionatoria, non superano il predetto limite. - S. nn. 133/1973, 341/1994, 313/1995, 314/1995; O. n. 368/1995. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e terzo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Milano e dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Civitavecchia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.
Il Presidente: Mengoni
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 25 giugno 1996.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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