Corte costituzionale
Sentenza n. 216/1996
Corte cost., sent. 25 giugno 1996, n. 216
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 216/1996
- Data di deposito
- 25 giugno 1996
- Data di decisione
- 14 giugno 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:216
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 22536
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 101 disp. attuaz. cod. proc. pen. - che, nel prevedere le ipotesi in cui il termine di dieci giorni per la decisione sull'istanza di riesame, fissato dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., decorre, o riprende a decorrere, da data diversa e successiva rispetto a quella di ricezione degli atti da parte del tribunale, non contempla anche il caso dell'imputato il quale, avendo chiesto il riesame, sia stato raggiunto, prima della udienza fissata per la decisione su tale istanza, da nuovo provvedimento restrittivo accompagnato da divieto temporaneo di colloquio con i difensori - in quanto - sulla base del principio secondo cui fra piu' interpretazioni possibili della stessa norma va preferita quella che consente di dare ad essa un significato conforme o non in contrasto con la Costituzione; e posto che fra i diritti inerenti alla effettiva difesa dell'imputato vi e' certamente quello di conferire con il proprio difensore e quello di quest'ultimo di conferire con il proprio assistito al fine di un'efficace dispiegamento della sua attivita' - deve accogliersi una interpretazione dell'art. 127, comma 4, cod. proc. pen. (e, conseguentemente, dell'art. 101, comma 1, disp. attuaz. cod. proc. pen., che all'art. 127, comma 4, del codice fa richiamo) secondo cui costituisce legittimo impedimento dell'imputato, per gli effetti di cui alle indicate norme, l'impossibilita' per il medesimo di conferire con il proprio difensore, a causa di un concomitante provvedimento di differimento dell'esercizio del diritto al colloquio adottato, nell'ambito di diverso procedimento, ai sensi dell'art. 104, comma 3, dello stesso codice; e secondo cui l'impedimento sussiste anche quando sia il difensore a lamentare l'impossibilita', a causa del temporaneo divieto di colloquio, di conferire con l'imputato ai fini dello svolgimento della sua attivita' di difesa, nel qual caso spettera' all'imputato o al suo difensore (ex art. 99 cod. proc. pen.) far valere l'impedimento consentendo in tal modo che l'udienza venga rinviata, a norma dell'art. 127, comma 3, cod. proc. pen., ed il termine per decidere differito ai sensi dell'art. 101 disp. attuaz. cod. proc. pen. - S. nn. 45/1991, 121/1994, 19/1995, 98/1996; O. n. 126/1993. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 101 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal tribunale di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 25 giugno 1996.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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