Corte costituzionale
Sentenza n. 215/1996
Corte cost., sent. 25 giugno 1996, n. 215
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 215/1996
- Data di deposito
- 25 giugno 1996
- Data di decisione
- 14 giugno 1996
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:215
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
- art. 13, legge n. 359 del 8 agosto 1992
- nota del ministro delle finanze del 14 giugno 1995
Parametri
- art. 8, statuto regione Sardegna
- art. 34, decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 19 maggio 1949
- art. 7, statuto regione Sardegna
- art. 119, Costituzione
- art. 116, Costituzione
Massime
Massima n. 22535
E' inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla regione Sardegna nei confronti dello Stato, in relazione alla nota del Ministero delle Finanze prot. n. V/10/1244/95 del 14 giugno 1995, in quanto tale nota - indirizzata all'Ente Poste Italiane e comunicata alla regione Sardegna, nella parte in cui dispone che il predetto Ente, tenuto conto dell'art. 13 d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni, nella l. 8 agosto 1992, n. 359, versi alla Regione le somme ad essa spettanti nella misura di "3/5 dei valori distribuiti per l'imposta di bollo" e di "9 decimi del 50 per cento dei valori bollati distribuiti per tassa sulle concessioni governative", disponendo altresi' che le restanti somme siano "attribuite all'Erario dello Stato" - non e' immediatamente e direttamente lesivo della competenza assunta come propria dalla Regione Sardegna, ma si pone in un rapporto meramente attuativo rispetto all'art. 13 d.l. n. 333 del 1992; ed in quanto siffatto ostacolo all'ammissibilita' del conflitto non puo' essere superato dalla richiesta alla Corte di sollevare, dinanzi a se', questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 13 d.l. n. 333 del 1992 (per contrasto con l'art. 8, lett. b, dello Statuto regionale), posto che in sede di conflitto di attribuzione non e' possibile impugnare atti amministrativi al solo scopo di far valere pretese violazioni della Costituzione da parte della legge che e' a fondamento dei poteri svolti con gli atti impugnati. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Sardegna nei confronti dello Stato, in relazione alla nota del Ministero delle finanze prot. n. V/10/1244/95 del 14 giugno 1995.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 25 giugno 1996.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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