Corte costituzionale
Sentenza n. 210/1996
Corte cost., sent. 21 giugno 1996, n. 210
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 210/1996
- Data di deposito
- 21 giugno 1996
- Data di decisione
- 14 giugno 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:210
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, decreto-legge n. 140 del 3 maggio 1988
- legge n. 246 del 4 luglio 1988
Parametri
Massime
Massima n. 22525
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 d.l. 3 maggio 1988, n. 140 (misure urgenti per il personale della scuola), convertito, con modificazioni nella l. 4 luglio 1988, n. 246 - nella parte in cui esclude dalla sessione riservata degli esami di abilitazione all'insegnamento di lingua e letteratura straniera negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, previsti dalla stessa norma, coloro i quali, nell'anno scolastico 1981-82, abbiano prestato servizio di insegnamento non di ruolo in suole francesi di istruzione secondaria di secondo grado con nomina proposta dal Ministero della pubblica istruzione - in quanto, posto che la disposizione impugnata (e le diverse fattispecie ivi previste) trae origine dalla necessita' di provvedere al riordino dell'assetto del personale docente non di ruolo con l'obbiettivo di eliminare le diverse forme di precariato sopravvissute alla l. 20 maggio 1982, n. 270, le finalita' della legge, tradotte in ragionevoli scelte di politica legislativa sotto il profilo della individuazione dei titoli di ammissione ai concorsi riservati, sono incensurabili siccome rientranti nella discrezionalita' del legislatore; ed in quanto, comunque, il servizio svolto dal personale preso in considerazione dall'art. 3, comma 1, d.l. n. 140 del 1988, ai fini della ammissione alle sessioni riservate per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, non e' sostanzialmente identico all'attivita' espletata nelle scuole francesi di istruzione secondaria di secondo grado da italiani laureati in quella lingua, nell'ambito di un accordo culturale tra la Francia e l'Italia. - S. nn. 964/1988, 219/1993, 51/1994. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola), convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 giugno 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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