Corte costituzionale

Sentenza n. 210/1996

Corte cost., sent. 21 giugno 1996, n. 210

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
210/1996
Data di deposito
21 giugno 1996
Data di decisione
14 giugno 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:210

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, decreto-legge n. 140 del 3 maggio 1988
  • legge n. 246 del 4 luglio 1988

Parametri

Massime

Massima n. 22525

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 d.l. 3 maggio 1988, n. 140 (misure urgenti per il personale della scuola), convertito, con modificazioni nella l. 4 luglio 1988, n. 246 - nella parte in cui esclude dalla sessione riservata degli esami di abilitazione all'insegnamento di lingua e letteratura straniera negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, previsti dalla stessa norma, coloro i quali, nell'anno scolastico 1981-82, abbiano prestato servizio di insegnamento non di ruolo in suole francesi di istruzione secondaria di secondo grado con nomina proposta dal Ministero della pubblica istruzione - in quanto, posto che la disposizione impugnata (e le diverse fattispecie ivi previste) trae origine dalla necessita' di provvedere al riordino dell'assetto del personale docente non di ruolo con l'obbiettivo di eliminare le diverse forme di precariato sopravvissute alla l. 20 maggio 1982, n. 270, le finalita' della legge, tradotte in ragionevoli scelte di politica legislativa sotto il profilo della individuazione dei titoli di ammissione ai concorsi riservati, sono incensurabili siccome rientranti nella discrezionalita' del legislatore; ed in quanto, comunque, il servizio svolto dal personale preso in considerazione dall'art. 3, comma 1, d.l. n. 140 del 1988, ai fini della ammissione alle sessioni riservate per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, non e' sostanzialmente identico all'attivita' espletata nelle scuole francesi di istruzione secondaria di secondo grado da italiani laureati in quella lingua, nell'ambito di un accordo culturale tra la Francia e l'Italia. - S. nn. 964/1988, 219/1993, 51/1994. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola), convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 giugno 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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