Corte costituzionale
Sentenza n. 209/1996
Corte cost., sent. 21 giugno 1996, n. 209
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 209/1996
- Data di deposito
- 21 giugno 1996
- Data di decisione
- 14 giugno 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:209
Norme oggetto del giudizio
- art. 5-bis, decreto-legge n. 387 del 21 settembre 1987
- legge n. 472 del 20 novembre 1987
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
- art. 27, Costituzione
Massime
Massima n. 22782
Ammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5-bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito nella l. 20 novembre 1987, n. 472, rilevante nel giudizio 'a quo' in quanto applicabile anche ai procedimenti in corso per espressa indicazione del suo comma 3 (nella specie, la questione di legittimita' costituzionale e' stata sollevata nel corso di un giudizio promosso avverso l'atto di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermita', reso sulla base del parere contrario del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie adottato non gia' ai sensi della norma oggetto delle censure di costituzionalita', bensi' del previgente art. 55 del d.P.R. 3 maggio 1987, n. 686). red.: F. Mangano
Massima n. 22784
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5-bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito nella l. 20 novembre 1987, n. 472, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, pur disponendo che i giudizi collegiali adottati dalle commissioni mediche ospedaliere sono da considerarsi definitivi per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermita' e delle menomazioni d'integrita' fisica connessa, prevede, altresi', che questo possa essere negato nel caso di parere contrario del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, reso in sede di liquidazione delle pensioni privilegiate e dell'equo indennizzo, in quanto tale norma, sia pure con gli inconvenienti di eventuali difformita' valutative, lungi dal disattendere, contribuisce a realizzare i principi di buon andamento della pubblica amministrazione, assegnando al Comitato, quale organo super partes, una funzione consultiva di natura medico-legale, volta a verificare l'operato delle singole commissioni mediche ospedaliere riconducendolo al rispetto di principi comuni onde contemperare la tutela del singolo e quella dell'erario, con l'emanazione di pareri non vincolanti per l'Amministrazione, ma tali da obbligarla a motivare le ragioni per le quali ritenga eventualmente di discostarsene. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 giugno 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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