Corte costituzionale
Sentenza n. 207/1996
Corte cost., sent. 21 giugno 1996, n. 207
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 207/1996
- Data di deposito
- 21 giugno 1996
- Data di decisione
- 14 giugno 1996
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:207
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 maggio 1995
Parametri
- art. 116, Costituzione
- art. 6, statuto regione Sardegna
- art. 3, statuto regione Sardegna
- art. 7, statuto regione Sardegna
- art. 115, Costituzione
- art. 8, statuto regione Sardegna
- art. 119, Costituzione
Massime
Massima n. 22531
Non spetta allo Stato, in mancanza di intesa con la Regione, individuare nominativamente personale dipendente dalla Regione Sardegna <<per le urgenti necessita' operative dei Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri>> e disporne il collocamento fuori ruolo, mantenendo a carico della Regione l'onere relativo, e, di conseguenza, viene annullato il d.P.C.m. 27 maggio 1995, nella parte relativa al personale della medesima Regione oggetto di individuazione e di collocamento fuori ruolo. Deve infatti essere affermato che l'utilizzazione da parte dello Stato di personale regionale, ancorche' per un triennio, non puo' avvenire unilateralmente, ma solo con l'accordo della Regione - nell'ambito del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione - il quale puo' esplicarsi nelle forme dell'intesa (c.d. <<intesa forte>>), sia mediante partecipazione attiva al procedimento, sia con la formale messa a disposizione incondizionata e senza riserve di personale. L'atto impugnato - disponendo che l'onere della spesa relativa al trattamento economico del dipendente della Regione Sardegna collocato fuori ruolo debba restare a carico della stessa Regione, anche senza alcun assenso da parte di quest'ultima - viola, altresi', i principi di autonomia finanziaria e dei rapporti tra Stato e Regione garantiti dallo Statuto Speciale (artt. 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3; artt. 116 e 119 Cost.), in quanto la previsione del mantenimento dell'onere a carico delle amministrazioni di provenienza, di cui all'art. 7 del d.l. 8 agosto 1994, n. 507 (convertito nella legge 21 ottobre 1994, n. 584), non puo' applicarsi alle ipotesi in cui il collocamento fuori ruolo riguardi personale dipendente dalla Regione, cioe' da un ente con bilancio e finanza autonomi (garantiti costituzionalmente) rispetto allo Stato, in mancanza di intesa anche sull'accollo dell'onere da parte dell'ente stesso. - Circa la necessita' di "una partecipazione di volonta' regionale nell'ambito del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione", v., 'ex plurimis', S. n. 351/1991. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato, in mancanza di intesa con la Regione, individuare nominativamente personale dipendente dalla regione Sardegna "per le urgenti necessità operative dei Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e disporne il collocamento fuori ruolo, mantenendo a carico della Regione l'onere relativo;
Annulla di conseguenza, il d.P.C.M. 27 maggio 1995 nella parte relativa a personale della regione Sardegna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 giugno 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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