Corte costituzionale

Sentenza n. 207/1996

Corte cost., sent. 21 giugno 1996, n. 207

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
207/1996
Data di deposito
21 giugno 1996
Data di decisione
14 giugno 1996
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:207

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 maggio 1995

Parametri

Massime

Massima n. 22531

Non spetta allo Stato, in mancanza di intesa con la Regione, individuare nominativamente personale dipendente dalla Regione Sardegna <<per le urgenti necessita' operative dei Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri>> e disporne il collocamento fuori ruolo, mantenendo a carico della Regione l'onere relativo, e, di conseguenza, viene annullato il d.P.C.m. 27 maggio 1995, nella parte relativa al personale della medesima Regione oggetto di individuazione e di collocamento fuori ruolo. Deve infatti essere affermato che l'utilizzazione da parte dello Stato di personale regionale, ancorche' per un triennio, non puo' avvenire unilateralmente, ma solo con l'accordo della Regione - nell'ambito del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione - il quale puo' esplicarsi nelle forme dell'intesa (c.d. <<intesa forte>>), sia mediante partecipazione attiva al procedimento, sia con la formale messa a disposizione incondizionata e senza riserve di personale. L'atto impugnato - disponendo che l'onere della spesa relativa al trattamento economico del dipendente della Regione Sardegna collocato fuori ruolo debba restare a carico della stessa Regione, anche senza alcun assenso da parte di quest'ultima - viola, altresi', i principi di autonomia finanziaria e dei rapporti tra Stato e Regione garantiti dallo Statuto Speciale (artt. 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3; artt. 116 e 119 Cost.), in quanto la previsione del mantenimento dell'onere a carico delle amministrazioni di provenienza, di cui all'art. 7 del d.l. 8 agosto 1994, n. 507 (convertito nella legge 21 ottobre 1994, n. 584), non puo' applicarsi alle ipotesi in cui il collocamento fuori ruolo riguardi personale dipendente dalla Regione, cioe' da un ente con bilancio e finanza autonomi (garantiti costituzionalmente) rispetto allo Stato, in mancanza di intesa anche sull'accollo dell'onere da parte dell'ente stesso. - Circa la necessita' di "una partecipazione di volonta' regionale nell'ambito del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione", v., 'ex plurimis', S. n. 351/1991. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato, in mancanza di intesa con la Regione, individuare nominativamente personale dipendente dalla regione Sardegna "per le urgenti necessità operative dei Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e disporne il collocamento fuori ruolo, mantenendo a carico della Regione l'onere relativo;

Annulla di conseguenza, il d.P.C.M. 27 maggio 1995 nella parte relativa a personale della regione Sardegna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 giugno 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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