Corte costituzionale
Sentenza n. 200/1996
Corte cost., sent. 17 giugno 1996, n. 200
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 200/1996
- Data di deposito
- 17 giugno 1996
- Data di decisione
- 10 giugno 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:200
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 22520
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 642 e 649 C.p.c., i quali consentono solo la sospensione e non la revoca della clausola di provvisoria esecutivita' del decreto ingiuntivo opposto, in quanto - a prescindere dalla non pertinenza alla fattispecie del 'tertium comparationis' costituito dall'art. 186-'ter' C.p.c., non potendo l'ordinanza prevista da tale norma essere comparata ai provvedimenti che sospendono o concedono la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, attese le rilevanti differenze di natura e funzione; e, considerato che si e' in presenza di un coerente sistema di bilanciamento dei contrapposti interessi dedotti in giudizio, che, a fronte di un titolo gia' formatosi all'esito del procedimento monitorio, prevede la possibilita' di quiescenza della sua attitudine a far iniziare o a sostenere il processo esecutivo - assicurando alle parti strumenti di segno opposto ma di identica natura interinale, sia quanto a presupposti di concessione sia quanto a stabilita' nel corso del processo, quali quelli contenuti negli artt. 648 e 649 C.p.c., il legislatore ha realizzato la <<parita' delle armi>>, che, a torto, e' considerata lesa dai giudici 'a quibus', e che invece sarebbe compromessa proprio ove si consentisse l'invocata revocabilita' della clausola. - V., pure, S. n. 65/1996. red.: G. Leo
Per questi motivi
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 642 e 649 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice conciliatore di Verona e dal Giudice istruttore del Tribunale di Benevento con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 1996.
F.to Mauro FERRI, Presidente
Cesare RUPERTO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 giugno 1996.
Il Direttore della Cancelleria
F.to DI PAOLA
Testo integrale
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