Corte costituzionale
Sentenza n. 182/1996
Corte cost., sent. 31 maggio 1996, n. 182
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 182/1996
- Data di deposito
- 31 maggio 1996
- Data di decisione
- 27 maggio 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:182
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 22459
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 279, quarto comma, seconda parte, cod. proc. civ., denunziato nella parte in cui richiede l'istanza concorde delle parti, e non gia' della sola parte interessata, al fine di sospendere l'ulteriore istruzione disposta dal collegio che abbia emesso sentenza non definitiva, in pendenza di appello avverso quest'ultima. La norma, la cui 'ratio' e' quella di escludere che la possibilita' d'impugnazione immediata rallenti il corso del processo per il solo fatto della pendenza del gravame, non configura lesione del principio di ragionevolezza, poiche' il meccanismo predisposto appare come la risultante di un equilibrato bilanciamento tra l'interesse a non compiere un'attivita' istruttoria, che alla fine potrebbe rivelarsi inutile e l'esigenza di proseguire ulteriormente secondo le coordinate espresse dalle decisioni del collegio, ma anche in funzione dell'eventuale sviluppo della sequenza dei gravami: del resto, il rischio paventato dal giudice 'a quo', circa l'inutilita' dell'istruttoria, non si traduce nella inutilizzabilita' in ogni caso degli atti compiuti, i quali, viceversa, nei limiti in cui conservino rilevanza probatoria, restano disponibili nell'ipotesi di cassazione della sentenza di riforma della decisione non definitiva. Non sono conseguentemente pertinenti, per non comparabilita' tra discipline, i richiami, quali 'tertia comparationis' agli artt. 295, 129-bis, 187, secondo e terzo comma, 189 e 190-bis, stesso codice, mentre, per quanto riguarda la lamentata lesione del principio di buon andamento, va rilevato che esso, per costante giurisprudenza della Corte, e' bensi' riferibile anche agli organi di amministrazione della giustizia, ma riguarda esclusivamente le leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, rimanendo del tutto estraneo al tema dell'esercizio della funzione giurisdizionale. - Sulla irragionevolezza, quale unico limite alla discrezionalita' del legislatore nel conformare il processo, v. 'ex plurimis', S. n. 471/1992. - Sul principio di buon andamento e imparzialita' della amministrazione ed esercizio della funzione giurisdizionale, v., da ultimo, S. nn. 84/1996, 313/1995 e O. n. 69/1996. red.: A.M. Marini
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 279, quarto comma, seconda parte, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Casale Monferrato, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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