Corte costituzionale

Sentenza n. 181/1996

Corte cost., sent. 31 maggio 1996, n. 181

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
181/1996
Data di deposito
31 maggio 1996
Data di decisione
27 maggio 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:181

Norme oggetto del giudizio

  • art. 58, comma 2, -'quater', legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • legge n. 203 del 12 luglio 1991
  • art. 58, comma 1, -'quater', legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • art. 1, decreto-legge n. 152 del 13 maggio 1991

Parametri

Massime

Massima n. 22890

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 58-'quater', primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (recante: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'"), nella parte in cui <<non prevedono che l'effetto preclusivo indicato nelle suddette norme non opera nei casi in cui, dispostasi la revoca di una misura alternativa per sussistenza di indizi di colpevolezza a carico del condannato, in relazione a procedimento penale pendente, intervenga sentenza di assoluzione perche' il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto>>, in quanto - premesso che i provvedimenti di revoca di cui all'art. 58-'quater', primo comma, sono pronunciati, salvo che per chi abbia posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385 c.p., non in conseguenza di contegni oggetto di una specifica descrizione normativa, ma per comportamenti genericamente incompatibili con la prosecuzione delle misure; e considerato che l'impossibilita' di usufruire dei <<benefici>> rappresenta esclusivamente la conseguenza della revoca delle misure alternative - le disposizioni dei commi primo e secondo dell'art. 58-'quater' sono state non del tutto correttamente chiamate in causa, dovendosi, invece, aver riguardo al terzo comma del medesimo articolo oltre che al regime della revoca delle misure alternative quale delineato dagli artt. 47, undicesimo comma, 47-'ter', sesto comma, e 51, primo comma, della l. n. 354 del 1975. Peraltro, il giudice 'a quo' e' incorso in una ulteriore deviazione ermeneutica, per essersi arrogato poteri che, comunque, richiedendo una valutazione dei presupposti ostativi, non possono che competere al tribunale di sorveglianza, al quale, al fine di proteggere adeguatamente le finalita' di risocializzazione che sono alla base delle misure previste dal primo comma dell'art. 58-'quater', della l. n. 354 del 1975, deve essere chiesta l'eliminazione del provvedimento di revoca a suo tempo disposto. - Riguardo al fatto che la privazione del trattamento non puo' conseguire se non ad un comportamento addebitabile al condannato e che comunque l'effetto di questa <<deve essere proporzionato (oltre che al 'quantum' di afflittivita' che da essa e' derivato) alla gravita' oggettiva e soggettiva del comportamento che ha determinato la revoca>>, cfr., altresi', S. n. 306/1993. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58-quater, commi 1 e 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza di Alessandria con ordinanza del 19 luglio 1995.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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