Corte costituzionale
Sentenza n. 179/1996
Corte cost., sent. 31 maggio 1996, n. 179
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 179/1996
- Data di deposito
- 31 maggio 1996
- Data di decisione
- 27 maggio 1996
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:179
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 155 del 22 maggio 1993
- legge n. 1047 del 26 ottobre 1957
- art. 205, lett. b), decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- legge n. 9 del 9 gennaio 1963
- legge n. 243 del 15 luglio 1993
Parametri
Massime
Massima n. 22452
E' inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, primo comma, lett. b), d.l. 22 maggio 1993, n. 155 (misure urgenti per la finanza pubblica), convertito nella l. 15 luglio 1993, n. 243, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., (nella parte in cui non prevede una norma transitoria idonea a garantire una adeguata tutela assicurativa nei confronti di quei lavoratori agricoli autonomi, quali coltivatori diretti, coloni, mezzadri, che, in possesso dei requisiti richiesti dalla previgente normativa in materia di infortuni sul lavoro, nel passaggio dal vecchio al nuovo regime non si trovano piu' nelle condizioni richieste dalla nuova legge per fruire della tutela medesima). - S. nn. 36/1985, 349/1985, 822/1988, 378/1994, 311/1995; O. n. 565/1987. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1993, n. 243, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di Parma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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