Corte costituzionale
Sentenza n. 177/1996
Corte cost., sent. 31 maggio 1996, n. 177
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 177/1996
- Data di deposito
- 31 maggio 1996
- Data di decisione
- 27 maggio 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:177
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 22450
Non sono fondate: a) - con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. (nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che nel dibattimento ha emanato un provvedimento di custodia cautelare dell'imputato per un reato oggetto di contestazione suppletiva), in quanto - posto che la disciplina dell'incompatibilita' del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento penale concorre ad esprimere la garanzia di un giudizio imparziale; e che il processo, per sua natura costituito da una sequenza di atti, non puo' essere frammentato, isolando ogni atto che comporti una decisione preordinata, accessoria o incidentale rispetto al giudizio di merito e attribuendo ogni singola decisione a giudici diversi da quello legittimamente investito del merito - la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della cautela, basata su produzioni o acquisizioni dibattimentali, e' effettuata dal giudice legittimamente investito della causa di merito, nella quale e' attratta la delibazione cautelare costituente solo un momento di cognizione incidentale; b) - con riferimento agli artt. 24 e 101 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. (nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio direttissimo il pretore che ha convalidato l'arresto ed applicato una misura cautelare nei confronti dell'imputato), in quanto non e' prefigurabile una menomazione dell'imparzialita' del giudice, il quale adotta decisioni, anche incidentali, preordinate al giudizio di cui e' legittimamente investito. - S. nn. 124/1992, 432/1995, 131/1996; O. n. 24/1996. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate:
1) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che nel dibattimento abbia emanato un provvedimento di custodia cautelare nei confronti dell'imputato per un reato oggetto di contestazione suppletiva, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio direttissimo il pretore che abbia convalidato l'arresto ed applicato una misura cautelare nei confronti dell'imputato, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 101 della Costituzione, dal Pretore di Savona con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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