Corte costituzionale
Sentenza n. 176/1996
Corte cost., sent. 31 maggio 1996, n. 176
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 176/1996
- Data di deposito
- 31 maggio 1996
- Data di decisione
- 27 maggio 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:176
Norme oggetto del giudizio
- art. 24, comma 6, legge n. 210 del 17 maggio 1985
Parametri
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 32, comma 1, Costituzione
- art. 6, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
Massime
Massima n. 22518
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, comma 1, in relazione all'art. 5 l. 20 maggio 1970 n. 300, e 32, comma 1 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 6, l. 17 maggio 1985 n. 210 (istituzione dell'Ente "Ferrovie dello Stato") - nella parte in cui attribuisce gli accertamenti sull'infermita' per malattia o infortunio dei lavoratori dipendenti al servizio sanitario delle Ferrovie - in quanto tale scelta legislativa consente, da un canto, di mantenere la continuita' di una lunga esperienza e tradizione professionale e tecnica specifica nel settore dei trasporti, indispensabile per la tutela della sicurezza, e, dall'altro, di mantenere l'assetto e le competenze del suddetto servizio sanitario delle "Ferrovie dello Stato" come funzione statale in attesa della riforma del Ministero dei Trasporti nel cui quadro il servizio stesso dovra' trovare adeguata sistemazione; ed in quanto, comunque, gli accertamenti compiuti dal servizio sanitario medesimo non si sottraggono al sindacato giurisdizionale, tenuto anche conto della privatizzazione del rapporto di lavoro. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, sesto comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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