Corte costituzionale

Sentenza n. 175/1996

Corte cost., sent. 31 maggio 1996, n. 175

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
175/1996
Data di deposito
31 maggio 1996
Data di decisione
27 maggio 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:175

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 22722

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 420, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede, nel caso di assenza del difensore per legittimo impedimento, il rinvio dell'udienza preliminare, in quanto l'obbligo di rinvio del dibattimento, previsto dall'art. 486, comma 5, cod. proc. pen., quando risulti che il difensore non possa comparire per legittimo impedimento, e' giustificato con il fatto che il nuovo sistema presuppone che il difensore partecipi attivamente in sede dibattimentale alla individuazione e alla elaborazione della prova, laddove piu' ridotta e' la funzione del difensore nell'udienza preliminare essendo rivolta a contrastare, sulla base della documentazione depositata dell'attivita' di indagine preliminare, la domanda di sottoposizione a giudizio formulata dal pubblico ministero e non gia' la fondatezza dell'accusa, fermo restando che la tutela costituzionale del diritto di difesa, benche' non assicura incondizionatamente all'imputato il diritto di essere assistito da un determinato difensore, purtuttavia, impone al giudice dell'udienza preliminare di adottare quelle misure, tra le quali anche la concessione di rinvii o differimenti, idonee a rendere il difensore effettivamente informato del 'thema decidendum' attraverso lo studio degli atti e la preparazione della difesa. red.: F. Mangano

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Livorno con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il. 27 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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