Corte costituzionale
Sentenza n. 175/1996
Corte cost., sent. 31 maggio 1996, n. 175
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 175/1996
- Data di deposito
- 31 maggio 1996
- Data di decisione
- 27 maggio 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:175
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 22722
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 420, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede, nel caso di assenza del difensore per legittimo impedimento, il rinvio dell'udienza preliminare, in quanto l'obbligo di rinvio del dibattimento, previsto dall'art. 486, comma 5, cod. proc. pen., quando risulti che il difensore non possa comparire per legittimo impedimento, e' giustificato con il fatto che il nuovo sistema presuppone che il difensore partecipi attivamente in sede dibattimentale alla individuazione e alla elaborazione della prova, laddove piu' ridotta e' la funzione del difensore nell'udienza preliminare essendo rivolta a contrastare, sulla base della documentazione depositata dell'attivita' di indagine preliminare, la domanda di sottoposizione a giudizio formulata dal pubblico ministero e non gia' la fondatezza dell'accusa, fermo restando che la tutela costituzionale del diritto di difesa, benche' non assicura incondizionatamente all'imputato il diritto di essere assistito da un determinato difensore, purtuttavia, impone al giudice dell'udienza preliminare di adottare quelle misure, tra le quali anche la concessione di rinvii o differimenti, idonee a rendere il difensore effettivamente informato del 'thema decidendum' attraverso lo studio degli atti e la preparazione della difesa. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Livorno con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il. 27 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze