Corte costituzionale

Sentenza n. 172/1996

Corte cost., sent. 31 maggio 1996, n. 172

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
172/1996
Data di deposito
31 maggio 1996
Data di decisione
27 maggio 1996
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:172

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 1204 del 30 dicembre 1971
  • art. 2, comma 3, legge n. 1204 del 30 dicembre 1911

Parametri

Massime

Massima n. 22471

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost., dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (in tema di tutela delle lavoratrici madri) - nella parte in cui non esclude dall'ambito normativo del divieto di licenziamento delle lavoratrici in caso di gravidanza e puerperio il recesso dal contratto del datore di lavoro per esito negativo della prova - in primo luogo, perche' la norma speciale del terzo comma, concernente le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari, e' estranea al caso oggetto del giudizio 'a quo', in cui si tratta di un rapporto di portierato con una societa' immobiliare, non configurabile come una specie di servizio familiare; ed in secondo luogo, perche' questa norma, additata come 'tertium comparationis' ai fini dell'art. 3 Cost., disponendo in generale l'inapplicabilita' alle lavoratrici domestiche del divieto di licenziamento previsto dal successivo art. 2, ha una portata piu' estesa rispetto alla questione. red.: G. Leo

Massima n. 22472

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 2, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (in tema di tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui non esclude dall'ambito normativo del divieto di licenziamento delle lavoratrici in caso di gravidanza e puerperio il recesso dal contratto del datore di lavoro per esito negativo della prova (esclusione che, peraltro, e' prevista dall'art. 1 del regolamento di esecuzione della legge, approvato con d.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, ritenuto, pero', illegittimo nel corso del giudizio 'a quo' dalla Corte di cassazione, la quale ha formulato un principio di diritto che vincola il giudice di rinvio a disapplicarla), in quanto, considerato che il predetto divieto sospende solo il potere di licenziamento e non il rapporto di lavoro, ne consegue che, essendo il recesso per ipotesi nullo, sopraggiungendo il termine massimo della prova, il rapporto diventerebbe automaticamente definitivo, malgrado il giudizio non favorevole in merito espresso dal datore sulla base di comprovati elementi oggettivi di valutazione. Viene pertanto vanificata la clausola di prova in aperta contraddizione con la facolta' di stipularla attribuita all'autonomia delle parti dall'art. 2096 c.c. e, contro ogni criterio di ragionevolezza, il datore di lavoro e' messo nell'alternativa o di continuare ad accettare (salvo il periodo di interdizione dal lavoro) la prestazione a lui non conveniente di una lavoratrice dimostratasi inidonea alle mansioni di assunzione, oppure di rifiutarla, ma continuando a pagare la retribuzione pattuita. - Cfr., pure, S. nn. 204/1976 e 255/1989. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui non prevede l'inapplicabilità del divieto di licenziamento nel caso di recesso per esito negativo della prova;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge citata, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, dal Tribunale di Varese con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mengoni

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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