Corte costituzionale
Sentenza n. 172/1996
Corte cost., sent. 31 maggio 1996, n. 172
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 172/1996
- Data di deposito
- 31 maggio 1996
- Data di decisione
- 27 maggio 1996
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:172
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 1204 del 30 dicembre 1971
- art. 2, comma 3, legge n. 1204 del 30 dicembre 1911
Parametri
Massime
Massima n. 22471
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost., dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (in tema di tutela delle lavoratrici madri) - nella parte in cui non esclude dall'ambito normativo del divieto di licenziamento delle lavoratrici in caso di gravidanza e puerperio il recesso dal contratto del datore di lavoro per esito negativo della prova - in primo luogo, perche' la norma speciale del terzo comma, concernente le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari, e' estranea al caso oggetto del giudizio 'a quo', in cui si tratta di un rapporto di portierato con una societa' immobiliare, non configurabile come una specie di servizio familiare; ed in secondo luogo, perche' questa norma, additata come 'tertium comparationis' ai fini dell'art. 3 Cost., disponendo in generale l'inapplicabilita' alle lavoratrici domestiche del divieto di licenziamento previsto dal successivo art. 2, ha una portata piu' estesa rispetto alla questione. red.: G. Leo
Massima n. 22472
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 2, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (in tema di tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui non esclude dall'ambito normativo del divieto di licenziamento delle lavoratrici in caso di gravidanza e puerperio il recesso dal contratto del datore di lavoro per esito negativo della prova (esclusione che, peraltro, e' prevista dall'art. 1 del regolamento di esecuzione della legge, approvato con d.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, ritenuto, pero', illegittimo nel corso del giudizio 'a quo' dalla Corte di cassazione, la quale ha formulato un principio di diritto che vincola il giudice di rinvio a disapplicarla), in quanto, considerato che il predetto divieto sospende solo il potere di licenziamento e non il rapporto di lavoro, ne consegue che, essendo il recesso per ipotesi nullo, sopraggiungendo il termine massimo della prova, il rapporto diventerebbe automaticamente definitivo, malgrado il giudizio non favorevole in merito espresso dal datore sulla base di comprovati elementi oggettivi di valutazione. Viene pertanto vanificata la clausola di prova in aperta contraddizione con la facolta' di stipularla attribuita all'autonomia delle parti dall'art. 2096 c.c. e, contro ogni criterio di ragionevolezza, il datore di lavoro e' messo nell'alternativa o di continuare ad accettare (salvo il periodo di interdizione dal lavoro) la prestazione a lui non conveniente di una lavoratrice dimostratasi inidonea alle mansioni di assunzione, oppure di rifiutarla, ma continuando a pagare la retribuzione pattuita. - Cfr., pure, S. nn. 204/1976 e 255/1989. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui non prevede l'inapplicabilità del divieto di licenziamento nel caso di recesso per esito negativo della prova;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge citata, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, dal Tribunale di Varese con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mengoni
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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