Corte costituzionale
Sentenza n. 17/1996
Corte cost., sent. 29 gennaio 1996, n. 17
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 17/1996
- Data di deposito
- 29 gennaio 1996
- Data di decisione
- 22 gennaio 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:17
Norme oggetto del giudizio
- art. 74, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
Parametri
- art. 2, punto o), legge n. 421 del 23 ottobre 1992
- art. 77, Costituzione
- art. 2, punto t), legge n. 421 del 23 ottobre 1992
- art. 2, punto n), legge n. 421 del 23 ottobre 1992
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 22134
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, riferita agli artt. 76 e 77 della Costituzione dell'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che abroga l'art. 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, con la possibilita', ivi prevista, per i dipendenti che avessero svolto per almeno cinque anni mansioni corrispondenti a una qualifica superiore a quella di appartenenza, di ottenere, a domanda e previa valutazione favorevole del consiglio di amministrazione, l'inquadramento nella nuova qualifica funzionale mediante prove selettive intese ad accertare il possesso della relativa professionalita', poiche' la norma abrogatrice impugnata configura un coerente svolgimento dei principi espressi dalla delega, non tanto nel richiamato punto o) dell'art. 2 della legge n. 421 del 1992 - concernente gli automatismi legali incidenti sui soli trattamenti economici, la cui abrogazione e' autorizzata al diverso fine di un controllo globale di tali trattamenti da parte della contrattazione collettiva - quanto, piuttosto, con riferimento alla direttiva espressa nel punto n) del medesimo art. 2, la quale esclude, in deroga all'art. 2103 cod. civ., che alla permanenza del lavoratore nelle mansioni superiori oltre il limite di tempo fissato dalla legge possa essere collegata l'attribuzione del "diritto all'assegnazione definitiva delle stesse", cosi' come configurato nella disciplina di cui si censura l'abrogazione, nonche' con riguardo alla direttiva, contenuta nel punto t), di razionalizzazione delle modalita' di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, e, in particolare, delle procedure e dei tempi di svolgimento dei concorsi, ove si considerino le conseguenze pratiche irrazionali prodotte dalla disciplina abrogata. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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