Corte costituzionale
Sentenza n. 166/1996
Corte cost., sent. 24 maggio 1996, n. 166
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 166/1996
- Data di deposito
- 24 maggio 1996
- Data di decisione
- 16 maggio 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:166
Norme oggetto del giudizio
- art. 2033, codice civile
- art. 6, comma 11, quinquies, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
- legge n. 638 del 11 novembre 1983
Parametri
Massime
Massima n. 22956
Manifesta inammissibilita' della questione per errata individuazione della norma impugnabile. Invero, l'art. 2033 cod. civ. per se stesso non e' censurabile in riferimento ad alcun parametro costituzionale, essendo improntato al principio di giustizia che vieta l'arricchimento senza causa a detrimento altrui, e riducendosi nel diritto previdenziale - dove tale principio e' mitigato da disposizioni ispirate a criteri di equita' e di solidarieta' - alla funzione di norma di chiusura, operante nei soli casi non soggetti a discipline speciali. (Nel caso di specie, "la questione sollevata dal giudice 'a quo' avrebbe dovuto appuntarsi sull'art. 80, terzo comma, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1422", cioe' sulla norma previdenziale che, escludendo l'art. 2033, citato, dal proprio ambito applicativo, lo rimette alla regola civilistica). red.: G. Leo
Massima n. 22957
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 6, comma 11-'quinquies', del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (recante: "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 - il quale, consentendo il recupero delle somme erogate in eccedenza senza limiti e condizioni, <<anche in deroga alla normativa vigente>>, nel caso di doppia integrazione al trattamento minimo corrisposta al titolare di piu' pensioni, risultante non dovuta sulla seconda pensione per superamento dei limiti di reddito indicati nel comma 1, determinerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento sia nei rapporti interni tra pensionati dell'INPS, sia nei rapporti esterni dei pensionati INPS con i pensionati ex dipendenti pubblici - in quanto, sotto il primo profilo, il 'tertium comparationis', cioe' l'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, non e' proponibile, sia perche' i pagamenti indebiti della cui ripetizione si controverte sono avvenuti nella massima parte prima dell'entrata in vigore di questa legge, sia soprattutto per la diversita' di fattispecie delle norme messe a confronto; e, sotto il secondo profilo, il termine di confronto, cioe' l'art. 206 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sulle pensioni dei dipendenti statali, non e' idoneo perche', per costante giurisprudenza della Corte, non sono istituibili paragoni tra sistemi previdenziali diversi, tanto piu' che il sistema pensionistico dei dipendenti pubblici ignora l'istituto dell'integrazione al minimo. red.: G. Leo
Massima n. 22958
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 38, secondo comma, Cost. - dell'art. 6, comma 11-'quinquies', del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (recante: "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, il quale, nel caso di doppia integrazione al trattamento minimo corrisposta al titolare di piu' pensioni, risultante non dovuta sulla seconda pensione per superamento dei limiti di reddito indicati nel comma 1, consente il recupero delle somme erogate in eccedenza senza limiti e condizioni <<anche in deroga alla normativa vigente>>, in quanto - premesso che la norma indubbiata contiene una lacuna di previsione relativamente ad un caso differenziato da una connotazione che lo colloca fuori dalla 'ratio' della norma stessa, e quindi tale da far apparire incongrua l'applicazione di questa, cioe' il caso in cui l'INPS continui a corrispondere l'integrazione della seconda pensione pur trovandosi in grado di accertare il superamento del limite di reddito - detta lacuna autorizza l'interprete ad operare una riduzione teleologica (funzionale alla 'ratio legis') della disposizione, introducendo una corrispondente eccezione conforme ad un principio direttivo del sistema dell'indebito previdenziale ricavabile dalle norme particolari che lo compongono. Principio che, nella specie, puo' essere specificato in via interpretativa, coordinando l'art. 6, comma 11-'quinquies' col precedente comma 4; ne discende, secondo un criterio di logica pratica o di ragionevolezza, che la ripetibilita' cessa laddove l'ente previdenziale abbia continuato il pagamento dell'integrazione al minimo pur avendo la disponibilita' delle informazioni necessarie per l'accertamento del reddito del pensionato, o in seguito alla tempestiva presentazione della dichiarazione sostitutiva del certificato fiscale, alla quale e' tenuto ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. n. 463 del 1983 o, altrimenti, per esempio, attraverso una comunicazione del datore di lavoro alle cui dipendenze il pensionato ha trovato occupazione, oppure perche' entrambe le pensioni sono pagate dall'ente stesso, che percio' e' in condizione di conoscere da se' se e quando l'importo della prima sia aumentato oltre il limite di reddito ostativo dell'integrazione al minimo della seconda. - Cfr., altresi', S. n. 431/1993, nella quale la Corte ha enucleato il seguente <<principio di settore>> nel senso che, diversamente <<dalla generale regola codicistica di incondizionata ripetibilita' dell'indebito, trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto ... avente come minimo comun denominatore la non addebitabilita' al percipiente della erogazione non dovuta>>. Tale principio e' enunciato "in termini negativi e percio' bisognosi di specificazione in rapporto alle varie ipotesi". red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 11-quinquies del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con le ordinanze in epigrafe, iscritte in r.o. nn. 856, 857, 858 del 1995;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 cod.civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dalla medesima Corte con le ordinanze in epigrafe, iscritte in r.o. nn. 861, 862, 863, 864 del 1995.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mengoni
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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