Corte costituzionale
Sentenza n. 165/1996
Corte cost., sent. 24 maggio 1996, n. 165
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 165/1996
- Data di deposito
- 24 maggio 1996
- Data di decisione
- 16 maggio 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:165
Norme oggetto del giudizio
- art. 47-ter, comma 7, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 47-ter, comma 1, n. 3, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 13, legge n. 663 del 10 ottobre 1986
Parametri
Massime
Massima n. 22428
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47-ter, commi 1, n. 3, e 7, l. 26 luglio 1975, n. 354 (norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta') - nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare per il condannato di eta' superiore a sessanta anni se inabile, anche parzialmente, qualora la pena residua che il medesimo deve espiare superi i tre anni - in quanto - posto che la detenzione domiciliare tende sostanzialmente a permettere, in considerazione di talune condizioni soggettive del condannato, una modalita' meno afflittiva di esecuzione della pena, senza particolari finalita' rieducative che non siano quelle collegabili all'esclusione del regime carcerario e ad un generico fine di deflazione della popolazione carceraria - il limite massimo di entita' della pena da scontare (tre anni), cui e' subordinata la concessione di tale misura alternativa alla detenzione, non viola ne' il canone della ragionevolezza, ne' il divieto di trattamenti contrari al sensi di umanita': non il primo, in relazione alla molteplicita' degli scopi perseguiti e il bilanciamento operato fra le istanze di attenuazione del rigore della pena detentiva e le esigenze di dissuasione , prevenzione e difesa sociale, in ordine alle quali la natura e la gravita' del reato e la correlata entita' della pena inflitta assumono indubbio rilievo anche come elemento obiettivo di differenziazione rispetto ad altre fattispecie; e nemmeno il secondo, dal momento che la detenzione domiciliare non si configura, nel vigente ordinamento, come istituto inteso a far fronte alle ipotesi di assoluta incompatibilita' delle condizioni soggettive del condannato col regime carcerario, bensi' come modalita' di attenuazione del regime di esecuzione della pena, utilizzabile in presenza di presupposti oggettivi (entita' della pena) e soggettivi definiti dalla legge. - S. n. 107/1980. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter, primo comma, numero 3, e settimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza presso la Corte di appello di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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