Corte costituzionale
Sentenza n. 15/1996
Corte cost., sent. 29 gennaio 1996, n. 15
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 15/1996
- Data di deposito
- 29 gennaio 1996
- Data di decisione
- 22 gennaio 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:15
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 10, Costituzione
- art. 3, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 6, Costituzione
Massime
Massima n. 22130
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 122, primo comma, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 6 e 10 della Costituzione e 3 dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, in quanto non consentirebbe al cittadino italiano appartenente alla minoranza linguistica slovena, nel processo di esecuzione davanti al giudice competente su un territorio dove sia insediata tale minoranza, di usare, su sua richiesta, la propria lingua negli atti da esso compiuti, usufruendo della traduzione in lingua italiana, nonche' di ricevere gli atti dell'Autorita' giudiziaria o della controparte tradotti nella sua lingua, perche', invece, tali garanzie, non incompatibili con la prescrizione della lingua italiana come lingua ufficiale del processo civile, contenuta nell'impugnato art. 122, primo comma, cod. proc. civ., costituiscono le regole della "tutela minima" che, in difetto di espresse disposizioni dettate dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalita', come nel caso del processo penale, sono immediatamente operative nel processo civile (e, quindi, non soltanto nella fase dell'esecuzione a cui si riferisce la questione di costituzionalita' in oggetto) e vanno rinvenute nell'art. 8 del Trattato di Osimo che richiama l'art. 5 dello Statuto speciale allegato al Memorandum d'intesa del 1954, norme che appartengono al nostro ordinamento e che, seppure non dispongono, per la loro derivazione pattizia, dell'efficacia rafforzata che l'art. 10 della Costituzione - indebitamente invocato in questo caso - accorda alle norme generalmente riconosciute dal diritto internazionale, tuttavia, rendono concreto e attuale il principio costituzionale di tutela delle minoranze linguistiche che, cosi' come consacrato negli artt. 6 della Costituzione e 3 dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, consente all'appartenente alla minoranza slovena, in quanto "minoranza riconosciuta", lo speciale diritto a mantenere, anche all'interno del processo civile e indipendentemente dalla garanzia della difesa fondata sull'art. 24 della Costituzione, la sua identita' culturale e linguistica, usando nei propri atti la lingua slovena per comunicare, tanto con l'Autorita' giudiziaria tanto con la controparte, ed usufruendo a tale fine dell'ausilio adeguato di traduttori ed interpreti. - Sulla tutela della minoranza slovena, v. sentt. n. 14/1965, 28/1982 e 62/1992. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 122, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 6 e 10 della Costituzione e 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia), dal Pretore di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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