Corte costituzionale
Sentenza n. 144/1996
Corte cost., sent. 7 maggio 1996, n. 144
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 144/1996
- Data di deposito
- 7 maggio 1996
- Data di decisione
- 2 maggio 1996
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:144
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 1147 del 23 dicembre 1966
- art. 83, comma 1, /11, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
Parametri
Massime
Massima n. 22388
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 83/11, primo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (recante <<Modificazioni delle norme sul contenzioso elettorale amministrativo>>) - nella parte in cui fa decorrere il termine di dieci giorni per la notificazione del ricorso (proposto avverso le operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali), unitamente al decreto presidenziale di fissazione d'udienza, dalla data di tale provvedimento anziche' dalla data di comunicazione di esso - in quanto non sussiste alcun attuale e ragionevole fondamento del diverso regime di decorrenza di tale termine rispetto a quello previsto per l'analoga ipotesi di ricorso in materia di eleggibilita', attesa altresi' l'unicita' del modello procedimentale voluto dalla legge, nonostante la diversita' delle situazioni azionate. Inoltre, configurandosi nella specie una tipica ipotesi di termine stabilito a prescindere dalla effettiva conoscibilita' del 'dies a quo' di decorrenza, l'interessato viene a trovarsi in condizione di non poter utilizzare nella sua interezza il tempo assegnatogli per esercitare un'azione, che potrebbe quindi essere 'inutiliter data', con conseguente reale rischio di vanificazione della situazione giuridica protetta. - S. nn. 93/1965, 30/1967 e 49/1968. - Sulla "effettiva conoscibilita' del 'dies a quo' di decorrenza, quale elemento coessenziale al diritto di difesa", v., 'ex multis', S. n. 223/1993. - Cfr., altresi', S. nn. 201/1993, 185/1988, 881/1988, 120/1986, 156/1986, 15/1977. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 83/11, primo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (Modificazioni delle norme sul contenzioso elettorale amministrativo), nella parte in cui fa decorrere il termine di dieci giorni per la notificazione del ricorso unitamente al decreto presidenziale di fissazione d'udienza dalla data di tale provvedimento anziché dalla data di comunicazione di esso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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