Corte costituzionale
Sentenza n. 143/1996
Corte cost., sent. 7 maggio 1996, n. 143
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 143/1996
- Data di deposito
- 7 maggio 1996
- Data di decisione
- 2 maggio 1996
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:143
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 3, legge n. 401 del 13 dicembre 1989
- legge n. 45 del 24 febbraio 1995
- art. 1, decreto-legge n. 717 del 22 dicembre 1994
Parametri
Massime
Massima n. 22387
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 31, secondo comma, Cost., l'art. 6, terzo comma, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (in tema di interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e di tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche), nel testo sostituito dall'art. 1 del d.l. 22 dicembre 1994, n. 717, conv. dalla legge 24 febbraio 1995, n. 45 - nella parte in cui prevede che la convalida del provvedimento adottato dal questore nei confronti del minore di eta' ai sensi del comma 2 dello stesso articolo spetti al giudice per le indagini preliminari presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura anziche' al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni competente per territorio - dovendosi ritenere necessaria, nella specie, la competenza del giudice minorile, quale "giudice specializzato", dal momento che l'imposizione di una <<misura restrittiva della liberta' personale>>, come quella imposta dalla norma censurata (obbligo di comparire presso l'ufficio o il comando di polizia territorialmente competente in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni sportive per le quali vige un provvedimento interdittivo), non puo' non presupporre, per raggiungere la finalita' di protezione indicata dall'art. 31, secondo comma, Cost., una valutazione adeguata da parte del giudice della personalita' del minore nonche' dell'utilita' ai fini educativi della stessa misura, anche in relazione alle modalita' della sua applicazione. - In ordine alla specifica tutela prevista a favore dei minori dall'art. 31, secondo comma, Cost., v., 'ex multis', S. nn. 222/1983 e 78/1989. - Sul costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo il quale <<il principio della precostituzione del giudice sancito dall'art. 25, primo comma, Cost. deve ritenersi rispettato allorche' l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non gia' in vista di singole controversie>>, cfr., 'ex plurimis', S. nn. 42/1996, 217/1993, 269/1992 e O. n. 508/1989. red.: G. Leo __________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 56 del 1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge 13 febbraio 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche), nel testo sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, convertito dalla legge 24 febbraio 1995, n. 45 (Misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche), nella parte in cui prevede che la convalida del provvedimento adottato dal questore nei confronti del minore di età ai sensi del secondo comma dello stesso articolo spetti al giudice per le indagini preliminari presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura anziché al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni competente per territorio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Cheli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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