Corte costituzionale

Sentenza n. 133/1996

Corte cost., sent. 29 aprile 1996, n. 133

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
133/1996
Data di deposito
29 aprile 1996
Data di decisione
18 aprile 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:133

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 2, lett. d), legge della Regione Campania n. 13 del 4 luglio 1991

Parametri

Massime

Massima n. 22358

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 97, comma primo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 2, lett. d), l. reg. Campania 4 luglio 1991 n. 13 (Disciplina ed ammissione alla selezione per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale) - nella parte in cui prevede, ai fini della valutazione dei titoli di servizio di partecipanti al concorso per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale del personale della giunta regionale della Campania, l'attribuzione di un punto per ogni anno di servizio, svolto in carriera direttiva in ruolo diverso da quello regionale e riconosciuto con il decreto di primo inquadramento, fino ad un massimo di cinque punti, a prescindere dalla durata del servizio - in quanto, posto che la scelta di attribuire pesi ponderali diversi, attraverso il sistema di punteggi differenziati e di limiti massimi, rientra nella discrezionalita' della politica di selezione attitudinale per la dirigenza, con l'indicazione di un punteggio massimo da attribuire a titoli indicativi di esperienza professionale e capacita' organizzative e direttive (scelte discrezionali del legislatore censurabili dalla Corte, sotto l'aspetto della loro ragionevolezza, nei casi di palese arbitrarieta' o di manifesta irragionevolezza) la disposizione impugnata non lede il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, ne' determina discriminazioni fra i soggetti interessati. - S. nn. 331/1988, 879/1988, 219/1993, 236/1993, 324/1993, 448/1993, 4/1994. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, lettera d) della legge della Regione Campania 4 luglio 1991, n. 13 (Disciplina ed ammissione alla selezione per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Campania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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