Corte costituzionale
Sentenza n. 133/1996
Corte cost., sent. 29 aprile 1996, n. 133
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 133/1996
- Data di deposito
- 29 aprile 1996
- Data di decisione
- 18 aprile 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:133
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 2, lett. d), legge della Regione Campania n. 13 del 4 luglio 1991
Parametri
Massime
Massima n. 22358
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 97, comma primo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 2, lett. d), l. reg. Campania 4 luglio 1991 n. 13 (Disciplina ed ammissione alla selezione per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale) - nella parte in cui prevede, ai fini della valutazione dei titoli di servizio di partecipanti al concorso per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale del personale della giunta regionale della Campania, l'attribuzione di un punto per ogni anno di servizio, svolto in carriera direttiva in ruolo diverso da quello regionale e riconosciuto con il decreto di primo inquadramento, fino ad un massimo di cinque punti, a prescindere dalla durata del servizio - in quanto, posto che la scelta di attribuire pesi ponderali diversi, attraverso il sistema di punteggi differenziati e di limiti massimi, rientra nella discrezionalita' della politica di selezione attitudinale per la dirigenza, con l'indicazione di un punteggio massimo da attribuire a titoli indicativi di esperienza professionale e capacita' organizzative e direttive (scelte discrezionali del legislatore censurabili dalla Corte, sotto l'aspetto della loro ragionevolezza, nei casi di palese arbitrarieta' o di manifesta irragionevolezza) la disposizione impugnata non lede il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, ne' determina discriminazioni fra i soggetti interessati. - S. nn. 331/1988, 879/1988, 219/1993, 236/1993, 324/1993, 448/1993, 4/1994. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, lettera d) della legge della Regione Campania 4 luglio 1991, n. 13 (Disciplina ed ammissione alla selezione per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Campania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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