Corte costituzionale
Sentenza n. 128/1996
Corte cost., sent. 24 aprile 1996, n. 128
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 128/1996
- Data di deposito
- 24 aprile 1996
- Data di decisione
- 17 aprile 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:128
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 438 del 14 novembre 1992
- art. 4, comma 3, decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 22781
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento agli artt. 24 e 38, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (recante <<Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali>>), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, che prevede l'applicabilita' del nuovo regime decadenziale triennale dell'azione giudiziaria per le controversie in materia di trattamenti pensionistici anche nel caso in cui, essendo stata la domanda di prestazione presentata anteriormente all'entrata in vigore del decreto citato (19 settembre 1992), a questa data non fosse stato ancora proposto il ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, in quanto - premesso che la norma censurata, oltre a tener fermo il principio di irretroattivita' della legge, si propone di regolare le condizioni di applicabilita' del distinto principio di efficacia immediata ('ex nunc') della nuova legge sui rapporti pendenti (problema, questo, che si pone solo relativamente ai casi in cui, essendo stato <<proposto il ricorso amministrativo, si siano gia' verificati, anteriormente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 384 del 1992, i presupposti di decorrenza del termine previsto dalla legge precedente per la proposizione della domanda giudiziale e il termine sia ancora pendente alla detta data>>) - nel caso in esame, vista la mancata proposizione del ricorso amministrativo, a quella data era in corso soltanto la decadenza dei singoli ratei introdotta dal d.l. n. 103 del 1991, decorrente dall'insorgenza del rispettivo diritto, cioe' una vicenda estintiva con efficacia diversa da quella della decadenza prevista dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, modificato dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992. Pertanto, la norma censurata non aveva bisogno di riferirsi a questo caso, nel quale, non essendo stato ancora proposto il ricorso amministrativo, continua a decorrere la sola decadenza decennale dei singoli ratei di cui all'art. 6 del d.l. n. 103 del 1991, da ritenersi tacitamente abrogato ' in parte qua' dal d.l. n. 384 del 1992 solo in relazione alle domande di prestazione presentate dopo il 19 settembre 1992. - Cfr.: S. n. 20/1994. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.4, terzo comma, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Milano con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 aprile 1996.
Il presidente: FERRI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze