Corte costituzionale

Sentenza n. 128/1996

Corte cost., sent. 24 aprile 1996, n. 128

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
128/1996
Data di deposito
24 aprile 1996
Data di decisione
17 aprile 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:128

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 438 del 14 novembre 1992
  • art. 4, comma 3, decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992

Parametri

Massime

Massima n. 22781

Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento agli artt. 24 e 38, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (recante <<Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali>>), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, che prevede l'applicabilita' del nuovo regime decadenziale triennale dell'azione giudiziaria per le controversie in materia di trattamenti pensionistici anche nel caso in cui, essendo stata la domanda di prestazione presentata anteriormente all'entrata in vigore del decreto citato (19 settembre 1992), a questa data non fosse stato ancora proposto il ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, in quanto - premesso che la norma censurata, oltre a tener fermo il principio di irretroattivita' della legge, si propone di regolare le condizioni di applicabilita' del distinto principio di efficacia immediata ('ex nunc') della nuova legge sui rapporti pendenti (problema, questo, che si pone solo relativamente ai casi in cui, essendo stato <<proposto il ricorso amministrativo, si siano gia' verificati, anteriormente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 384 del 1992, i presupposti di decorrenza del termine previsto dalla legge precedente per la proposizione della domanda giudiziale e il termine sia ancora pendente alla detta data>>) - nel caso in esame, vista la mancata proposizione del ricorso amministrativo, a quella data era in corso soltanto la decadenza dei singoli ratei introdotta dal d.l. n. 103 del 1991, decorrente dall'insorgenza del rispettivo diritto, cioe' una vicenda estintiva con efficacia diversa da quella della decadenza prevista dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, modificato dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992. Pertanto, la norma censurata non aveva bisogno di riferirsi a questo caso, nel quale, non essendo stato ancora proposto il ricorso amministrativo, continua a decorrere la sola decadenza decennale dei singoli ratei di cui all'art. 6 del d.l. n. 103 del 1991, da ritenersi tacitamente abrogato ' in parte qua' dal d.l. n. 384 del 1992 solo in relazione alle domande di prestazione presentate dopo il 19 settembre 1992. - Cfr.: S. n. 20/1994. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.4, terzo comma, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Milano con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 aprile 1996.

Il presidente: FERRI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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