Corte costituzionale
Sentenza n. 121/1996
Corte cost., sent. 18 aprile 1996, n. 121
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 121/1996
- Data di deposito
- 18 aprile 1996
- Data di decisione
- 15 aprile 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:121
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 9, decreto-legge n. 629 del 15 dicembre 1979
- legge n. 25 del 15 febbraio 1980
Parametri
Massime
Massima n. 22309
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 97, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 9, d.l. 15 dicembre 1979, n. 629 (dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia), convertito, con modificazioni, in l. 15 febbraio 1980, n. 25 - nella parte in cui consente alla Pubblica Amministrazione di procedere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a mezzo di contratto interamente disciplinato dalla l. 27 luglio 1978, n. 392 con conseguente facolta' di far cessare l'assegnazione dell'alloggio alla scadenza del contratto - in quanto: con riferimento alle censure basate sulla pretesa violazione degli artt. 3, commi 1 e 2 e 97, comma 1, le situazioni dell'assegnazione di alloggi agli sfrattati (disciplinata dalla disposizione impugnata) e di quella di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono incomparabili sia quanto ai presupposti, sia, conseguentemente, quanto agli effetti, risultando in tal modo ragionevole l'assoggettamento della prima situazione alla disciplina della legge sull'equo canone; con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 2, il diritto sociale all'abitazione tende ad essere realizzato in proporzione delle risorse della collettivita', potendo solo il legislatore misurare le effettive disponibilita' e gli interessi con essa gradualmente satisfattibili, provvedere a raffrontare mezzi a fini e costruire puntuali fattispecie giustiziabili espressive di tale diritto fondamentale, quale quella prevista e tutelata dalla legge sull'equo canone in ordine alla durata quadriennale del rapporto di locazione. - Sent. nn. 404/1988; 252/1989. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 9, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 (Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia), convertito in legge 15 febbraio 1980, n. 25, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, dal pretore di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1996.
Il Presidente: Ferri
Il Redattore: Santosuosso
Il Cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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