Corte costituzionale

Sentenza n. 121/1996

Corte cost., sent. 18 aprile 1996, n. 121

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
121/1996
Data di deposito
18 aprile 1996
Data di decisione
15 aprile 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:121

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 9, decreto-legge n. 629 del 15 dicembre 1979
  • legge n. 25 del 15 febbraio 1980

Parametri

Massime

Massima n. 22309

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 97, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 9, d.l. 15 dicembre 1979, n. 629 (dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia), convertito, con modificazioni, in l. 15 febbraio 1980, n. 25 - nella parte in cui consente alla Pubblica Amministrazione di procedere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a mezzo di contratto interamente disciplinato dalla l. 27 luglio 1978, n. 392 con conseguente facolta' di far cessare l'assegnazione dell'alloggio alla scadenza del contratto - in quanto: con riferimento alle censure basate sulla pretesa violazione degli artt. 3, commi 1 e 2 e 97, comma 1, le situazioni dell'assegnazione di alloggi agli sfrattati (disciplinata dalla disposizione impugnata) e di quella di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono incomparabili sia quanto ai presupposti, sia, conseguentemente, quanto agli effetti, risultando in tal modo ragionevole l'assoggettamento della prima situazione alla disciplina della legge sull'equo canone; con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 2, il diritto sociale all'abitazione tende ad essere realizzato in proporzione delle risorse della collettivita', potendo solo il legislatore misurare le effettive disponibilita' e gli interessi con essa gradualmente satisfattibili, provvedere a raffrontare mezzi a fini e costruire puntuali fattispecie giustiziabili espressive di tale diritto fondamentale, quale quella prevista e tutelata dalla legge sull'equo canone in ordine alla durata quadriennale del rapporto di locazione. - Sent. nn. 404/1988; 252/1989. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 9, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 (Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia), convertito in legge 15 febbraio 1980, n. 25, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, dal pretore di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1996.

Il Presidente: Ferri

Il Redattore: Santosuosso

Il Cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze