Corte costituzionale

Sentenza n. 113/1996

Corte cost., sent. 12 aprile 1996, n. 113

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
113/1996
Data di deposito
12 aprile 1996
Data di decisione
28 marzo 1996
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:113

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 1, lett.a)n.7, legge n. 421 del 23 ottobre 1992
  • art. 7, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
  • art. 4, comma 1, lett.a)n.3, legge n. 421 del 23 ottobre 1992
  • art. 4, comma 1, lett.a)n.6, legge n. 421 del 23 ottobre 1992
  • art. 4, comma 1, lett.a)n.2, legge n. 421 del 23 ottobre 1992
  • art. 4, comma 1, lett.a)n.1, legge n. 421 del 23 ottobre 1992
  • art. 1, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
  • art. 6, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992

Parametri

Massime

Massima n. 22528

Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dell'art. 4, comma 1, lett. a), nn. 1, 2, 3, 6 e 7, della l. 23 ottobre 1992, n. 421, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, per omessa motivazione in ordine ai parametri costituzionali invocati. red.: F. Mangano

Massima n. 22529

Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 6 e 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dell'art. 4, comma 1, lett. a), nn. 1, 2, 3, 6 e 7 l. 23 ottobre 1992, n. 421, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, per il carattere ambivalente dell'addizione normativa richiesta (nella specie: le norme impugnate vengono censurate nella parte in cui non prevedono per gli immobili di proprieta' dell'IACP l'esenzione dall'ICI - imposta comunale sugli immobili - o, quanto meno, la previsione di una disciplina differenziata). red.: F. Mangano

Massima n. 22530

Non e' fondata in riferimento all'art. 53 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 6 e 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e dell'art. 4, comma 1, lett. a), nn. 1, 2, 3, 6 e 7, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, nella parte in cui non prevedono l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) o, quanto meno, una disciplina differenziata per quelli di proprieta' degli Istituti autonomi case popolari, in quanto la delineazione di un regime di esenzioni per l'imposta in questione, che, essendo conformata quale imposta patrimoniale, non si basa su indici di produttivita', compete alla discrezionalita' politica del legistatore, sindacabile da questa Corte soltanto nei limiti della manifesta irragionevolezza della disciplina censurata. red.: F. Mangano

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 6 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali), e dell'art. 4, primo comma, lettera a), numeri 1, 2, 3, 6 e 7, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Como con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara non fondata detta questione, in riferimento all'art. 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 marzo 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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