Corte costituzionale
Sentenza n. 110/1996
Corte cost., sent. 12 aprile 1996, n. 110
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 110/1996
- Data di deposito
- 12 aprile 1996
- Data di decisione
- 28 marzo 1996
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:110
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 22302
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, comma primo, Cost. (canone della ragionevolezza), l'art. 134, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo anche quando sia disposta la proroga della carta di circolazione successivamente al sequestro del veicolo, in quanto - postoche' la confisca obbligatoria in tutti i casi in cui sia scaduta la carta di circolazione, senza eccezione alcuna e senza valutazione delle diverse situazioni di fatto prospettabili alla competente autorita' amministrativa, collide con il richiamato canone costituzionale - la limitazione della dichiarazione di illegittimita' costituzionale alla predetta parte della disposizione impugnata consente a questa di operare con rigore nell'unica direzione ammissibile (abuso del diritto), tenendo distinte le meno gravi violazioni del precetto, ed assicura contestualmente una soluzione immediata per quei casi meritevoli di considerazione da parte dell'ordinamento. - S. nn. 229/1974, 259/1976, 371/1994. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 134, secondo comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo anche quando sia disposta la proroga della carta di circolazione successivamente al sequestro del veicolo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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