Corte costituzionale
Sentenza n. 106/1996
Corte cost., sent. 4 aprile 1996, n. 106
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 106/1996
- Data di deposito
- 4 aprile 1996
- Data di decisione
- 26 marzo 1996
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:106
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 29 dicembre 1973
Parametri
- art. 36, comma 1, Costituzione
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 1, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 2, comma 5, legge n. 335 del 8 agosto 1995
Massime
Massima n. 22274
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione all'art. 3, comma primo, Cost., l'art. 5, comma 1, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui esclude che, nell'assenza delle persone ivi indicate (nell'ordine, il coniuge superstite, gli orfani, i genitori, i fratelli e le sorelle), l'indennita' di buonuscita formi oggetto di successione per testamento o, in mancanza, per legge, in quanto - postoche' l'indennita' di buonuscita deve essere ricondotta nella categoria generale dei trattamenti di fine rapporto nel settore pubblico, ai quali va riconosciuta, in stretta analogia con quelli del settore privato, l'essenziale natura di retribuzione differita, pur se legata ad una concorrente funzione previdenziale - in assenza delle persone indicate nella disposizione 'de qua', a favore delle quali opera una riserva legale di destinazione, perde qualsiasi rilevanza la concorrente funzione previdenziale, espandendosi in tutta la sua portata la natura retributiva dell'indennita' stessa; con la conseguenza che, essendo questa gia' entrata nel patrimonio del dipendente al momento della sua morte, non e' ragionevole escludere legislativamente che essa formi oggetto di successione ereditaria, testamentaria o legittima, cosi' come previsto, per effetto di precedenti dichiarazioni di illegittimita' costituzionale, relativamente al trattamento di fine rapporto dei dipendenti privati ed all'indennita' premio di servizio del personale degli enti locali. - S. nn. 3/1966, 8/1972, 156/1973, 208/1986, 220/1988, 471/1989, 319/1991, 63/1992, 439/1992, 99/1993, 243/1993. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui esclude che, nell'assenza delle persone ivi indicate, l'indennità di buonuscita formi oggetto di successione per testamento o, in mancanza, per legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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