Corte costituzionale
Sentenza n. 105/1996
Corte cost., sent. 4 aprile 1996, n. 105
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 105/1996
- Data di deposito
- 4 aprile 1996
- Data di decisione
- 26 marzo 1996
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:105
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 22273
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2738, comma secondo, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il giudice civile possa conoscere del reato di falso giuramento al solo fine del risarcimento anche nel caso in cui la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunziata nel giudizio penale non abbia efficacia di giudicato nei confronti del danneggiato. Tale omessa previsione - all'epoca dell'entrata in vigore del codice civile, coerente con la scelta del legislatore circa il primato dell'accertamento del reato in sede penale rispetto all'accertamento in sede civile delle conseguenze risarcitorie del medesimo reato nonche' con il principio dell'accessorieta' dell'azione civile rispetto a quella penale - e' del tutto eccentrica e disarmonica rispetto all'attuale sistema complessivo dei rapporti tra giurisdizione penale e giurisdizione civile (ex artt. 651-654 cod. proc. pen.) e si pone in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, nonche' - concretando un impedimento per la parte offesa all'esercizio dell'azione diretta al conseguimento del danno risarcibile - con il principio della tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 Cost.. - S. nn. 165/1975, 99/1973, 55/1971 e 60/1996. red.: M. Siclari
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2738, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il giudice civile possa conoscere del reato di falso giuramento al solo fine del risarcimento anche nel caso in cui la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunziata nel giudizio penale non abbia efficacia di giudicato nei confronti del danneggiato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze