Corte costituzionale

Sentenza n. 104/1996

Corte cost., sent. 4 aprile 1996, n. 104

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
104/1996
Data di deposito
4 aprile 1996
Data di decisione
26 marzo 1996
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:104

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge n. 9 del 9 gennaio 1963

Parametri

Massime

Massima n. 22271

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico del fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione di riversibilita' dello Stato, in quanto, premesso che la norma denunciata e' stata piu' volte dichiarata, sotto altri profili, illegittima - in applicazione del principio che esclude, sino alla data del I ottobre 1983, ogni preclusione dell'integrazione al minimo in caso di titolarita' di piu' trattamenti, anche con riguardo alla medesima pensione di riversibilita' a carico del fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni - e data la sussistenza di identiche ragioni, va eliminata, anche nei casi 'de quibus', la residua area di operativita' della stessa. - Cfr. S. nn. 547/1990, 70/1990, 69/1990, 1144/1988, 184/1988, 102/1982, nonche' S. nn. 438/1992 e 165/1992. red.: G. Leo

Massima n. 22272

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., l'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico del fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione erogata dal Fondo speciale addetti ai pubblici servizi di trasporto, in quanto, premesso che la norma denunciata e' stata gia' piu' volte dichiarata, sotto altri profili, illegittima - in applicazione del principio che esclude, sino alla data del I ottobre 1983, ogni preclusione dell'integrazione al minimo in caso di titolarita' di piu' trattamenti, anche con riguardo alla medesima pensione di riversibilita' a carico del fondo per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni - e data la sussistenza di identiche ragioni, va eliminata, anche nei casi 'de quibus', la residua area di operativita' della stessa. - Cfr. S. nn. 547/1990, 70/1990, 69/1990, 1144/1988, 184/1988, 102/1982, nonche' S. nn. 438/1992 e 165/1992. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione di riversibilità dello Stato;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale della norma suddetta nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo del medesimo trattamento di riversibilità in caso di cumulo con pensione diretta erogata dal Fondo speciale addetti ai pubblici servizi di trasporto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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