Corte costituzionale

Ordinanza n. 86/1996

Corte cost., ord. 21 marzo 1996, n. 86

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
86/1996
Data di deposito
21 marzo 1996
Data di decisione
18 marzo 1996
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:86

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, legge n. 482 del 2 aprile 1968
  • art. 10, legge n. 482 del 2 aprile 1968
  • art. 23, legge n. 482 del 2 aprile 1968
  • art. 11, legge n. 482 del 2 aprile 1968

Parametri

Massime

Massima n. 22246

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 9, 10, 11 e 23 legge 2 aprile 1968 n. 482 (disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), sollevate con riferimento agli artt. 3, 38 e 41 Cost., in quanto le ordinanze di rimessione non chiariscono se le questioni stesse riguardino l'obbligo di assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette in se' considerato (riferendosi alla situazione, a regime, delle imprese che, in ragione del numero complessivo del personale occupato, devono riservare una quota delle nuove assunzioni agli appartenenti a tali categorie: questione gia' ritenuta infondata e manifestamente infondata), ovvero attengano alla diversa ipotesi dell'impresa che, attingendo al livello occupazionale minimo di trentasei dipendenti, dal quale scatta l'obbligo di assunzione, debba dare corso all'immediata assunzione di lavoratori invalidi per coprire la complessiva quota d'obbligo; ed in quanto le ordinanze medesime non precisano neppure in quale delle due diverse ipotesi si trovassero i datori di lavoro nei cui confronti si svolgevano i giudizi. - S. n. 279/1983; O. nn. 173/1985; 449/1994. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 11 e 23 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 38 e 41 della Costituzione, dal vice pretore della pretura circondariale di Taranto, sezione distaccata di San Giorgio Jonico, dal pretore di Taranto e dalla Corte di cassazione con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Conusulta, il 18 marzo 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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