Corte costituzionale
Ordinanza n. 86/1996
Corte cost., ord. 21 marzo 1996, n. 86
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 86/1996
- Data di deposito
- 21 marzo 1996
- Data di decisione
- 18 marzo 1996
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:86
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, legge n. 482 del 2 aprile 1968
- art. 10, legge n. 482 del 2 aprile 1968
- art. 23, legge n. 482 del 2 aprile 1968
- art. 11, legge n. 482 del 2 aprile 1968
Parametri
Massime
Massima n. 22246
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 9, 10, 11 e 23 legge 2 aprile 1968 n. 482 (disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), sollevate con riferimento agli artt. 3, 38 e 41 Cost., in quanto le ordinanze di rimessione non chiariscono se le questioni stesse riguardino l'obbligo di assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette in se' considerato (riferendosi alla situazione, a regime, delle imprese che, in ragione del numero complessivo del personale occupato, devono riservare una quota delle nuove assunzioni agli appartenenti a tali categorie: questione gia' ritenuta infondata e manifestamente infondata), ovvero attengano alla diversa ipotesi dell'impresa che, attingendo al livello occupazionale minimo di trentasei dipendenti, dal quale scatta l'obbligo di assunzione, debba dare corso all'immediata assunzione di lavoratori invalidi per coprire la complessiva quota d'obbligo; ed in quanto le ordinanze medesime non precisano neppure in quale delle due diverse ipotesi si trovassero i datori di lavoro nei cui confronti si svolgevano i giudizi. - S. n. 279/1983; O. nn. 173/1985; 449/1994. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 11 e 23 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 38 e 41 della Costituzione, dal vice pretore della pretura circondariale di Taranto, sezione distaccata di San Giorgio Jonico, dal pretore di Taranto e dalla Corte di cassazione con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Conusulta, il 18 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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