Corte costituzionale
Ordinanza n. 67/1996
Corte cost., ord. 8 marzo 1996, n. 67
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 67/1996
- Data di deposito
- 8 marzo 1996
- Data di decisione
- 4 marzo 1996
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:67
Norme oggetto del giudizio
- art. 37, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 22204
Manifesta inammissibilita' della questione, essendo stata la stessa gia' dichiarata inammissibile e non rinvenendosi nell'ordinanza di rimessione nuove o diverse argomentazioni che possano condurre a conclusioni diverse. - S. n. 298/1995. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del codice penale militare di pace, sollevata dal tribunale militare di Padova, in relazione agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1996.
Il presidente: Ferri
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 marzo 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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