Corte costituzionale
Ordinanza n. 46/1996
Corte cost., ord. 23 febbraio 1996, n. 46
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 46/1996
- Data di deposito
- 23 febbraio 1996
- Data di decisione
- 19 febbraio 1996
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:46
Norme oggetto del giudizio
- art. 60, comma 1, legge n. 689 del 24 novembre 1981
- art. 11, comma 2, decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992
- art. 371-bis, codice penale
- legge n. 356 del 7 agosto 1992
- art. 372, codice penale
- art. 11, comma 1, decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992
- art. 60, legge n. 689 del 24 novembre 1981
- decreto-legge n. 187 del 14 giugno 1993
- legge n. 296 del 12 agosto 1993
Parametri
Massime
Massima n. 22164
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost. in relazione agli artt. 371-bis e 372 cod. pen., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60, comma primo, l. 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui non consente di applicare le sanzioni sostitutive previste dalla medesima legge al reato di cui all'art. 372 cod. pen. nella sua originaria formulazione, in quanto sono assunti come termini di raffronto fattispecie non omogenee sul piano sanzionatorio (falsa testimonianza e false informazioni al pubblico ministero). - S. nn. 249/1993, 254/1994. red.: S. Di Palma
Massima n. 22165
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60 l. 24 novembre 1981, n. 689 (inapplicabile ai reati concernenti le armi da sparo), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.. - S. nn. 249/1992, 254/1994. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Torino con ordinanza del 17 novembre 1994;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale di Pesaro con ordinanza dell'8 febbraio 1995.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze