Corte costituzionale

Ordinanza n. 425/1996

Corte cost., ord. 27 dicembre 1996, n. 425

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
425/1996
Data di deposito
27 dicembre 1996
Data di decisione
12 dicembre 1996
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:425

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23000

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nei confronti dell'art. 337 cod. pen., nella parte in cui, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, prevede la pena minima di sei mesi di reclusione. Contrariamente a quanto ha sostenuto il giudice rimettente, infatti, nel far richiamo ai principi affermati nella sentenza n. 314 del 1994, riguardo all'oltraggio, nel reato di resistenza (come la giurisprudenza di legittimita' ha avuto modo di ribadire anche di recente) non viene in preminente considerazione il diritto personale del cittadino investito di pubblica funzione al rispetto della propria dignita' e liberta' privata, bensi' il diritto-dovere della stessa pubblica amministrazione di non subire intralci nell'assolvimento dei suoi compiti, sicche' il maggior livello della sanzione minima non e' rivolto a punire la violazione di una privilegiata posizione personale connessa ad una ormai tramontata configurazione dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini, ma la maggiore offesa arrecata, appunto, alla pubblica amministrazione. - V. S. n. 314/1995, nonche' Cass., Sez. VI, 19 settembre 1996, n. 1178. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 337 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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