Corte costituzionale

Ordinanza n. 388/1996

Corte cost., ord. 5 novembre 1996, n. 388

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
388/1996
Data di deposito
5 novembre 1996
Data di decisione
17 ottobre 1996
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:388

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23063

Secondo la giurisprudenza della Corte, la garanzia assicurata dall'art. 24 Cost. non preclude che la disciplina legislativa del diritto di difesa si conformi alla struttura ed alle caratteristiche dei singoli procedimenti, sempre che non ne siano pregiudicati lo scopo e le funzioni. - V., 'ex plurimis', S. nn. 220/1994, 119/1995. red.: A. Franco

Massima n. 23064

Secondo la giurisprudenza della Corte, quando la legge conferisce al giudice il potere di fissare un termine senza indicarne la misura, questi e' comunque tenuto a rispettare le esigenze minime di difesa delle parti. - V. S. n. 10/1978. red.: A. Franco

Massima n. 23065

E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 185 disp. att. cod. proc. civ. - nella parte in cui, nel giudizio conseguente all'opposizione di terzo all'esecuzione mobiliare, richiama l'art. 183 cod. proc. civ. (udienza di prima trattazione), senza tener presente che tale norma e' stata modificata con d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534, nel senso della creazione di una prima udienza di comparizione (art. 180 cod. proc. civ.) e della modificazione del relativo regime di preclusioni - sollevata sotto il profilo che il resistente in tale giudizio non godrebbe di un adeguato termine per preparare la propria difesa poiche' il giudice dell'esecuzione, nel fissare l'udienza innanzi a se', non sarebbe vincolato al rispetto di termini minimi, e sotto il profilo che, nei giudizi di esecuzione, il resistente dinanzi ad un giudice incompetente godrebbe di un termine piu' ampio per costituirsi, essendo a lui assegnato un nuovo termine per la riassunzione della causa innanzi al giudice competente. Invero il giudice 'a quo' lamenta, in sostanza, un'ingiustificata lesione del diritto di difesa del convenuto nel giudizio di opposizione all'esecuzione mobiliare a causa della previsione di termini, ritenuti incongrui, per la preparazione delle proprie difese, con relative preclusioni e decadenze. Senonche', secondo la giurisprudenza della Corte, l'art. 24 Cost. non preclude che la disciplina legislativa del diritto di difesa si conformi alle speciali caratteristiche dei singoli procedimenti, sempre che non ne siano pregiudicati lo scopo e le funzioni, mentre, quando la legge conferisce al giudice il potere di fissare un termine senza indicarne la misura, questi e' comunque tenuto a rispettare le esigenze minime di difesa delle parti. Poiche' la recente riforma del processo civile ha anche modificato il regime delle preclusioni nella fase iniziale del giudizio passando ad un sistema meno rigoroso e distinguendo tra udienza di prima comparizione ed udienza di prima trattazione, la doglianza del giudice rimettente si risolve in sostanza nella denunzia di un difetto di coordinamento tra la norma impugnata e gli artt. 180 e 183 cod. proc. civ.. Tale difetto, pero', puo' essere agevolmente superato dal giudice tramite la fissazione di un'udienza di comparizione nel rispetto di congrui termini, analogamente stabiliti nel processo di cognizione; e, ove cio' non sia possibile - decidendo, per ragioni di urgenza, solo sull'istanza di sospensione - col rinvio a successive udienze degli adempimenti previsti dagli artt. 180 e 183 cod. proc. civ.. red.: A. Franco

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 185 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Forlì con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 novembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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