Corte costituzionale
Ordinanza n. 388/1996
Corte cost., ord. 5 novembre 1996, n. 388
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 388/1996
- Data di deposito
- 5 novembre 1996
- Data di decisione
- 17 ottobre 1996
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:388
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23063
Secondo la giurisprudenza della Corte, la garanzia assicurata dall'art. 24 Cost. non preclude che la disciplina legislativa del diritto di difesa si conformi alla struttura ed alle caratteristiche dei singoli procedimenti, sempre che non ne siano pregiudicati lo scopo e le funzioni. - V., 'ex plurimis', S. nn. 220/1994, 119/1995. red.: A. Franco
Massima n. 23064
Secondo la giurisprudenza della Corte, quando la legge conferisce al giudice il potere di fissare un termine senza indicarne la misura, questi e' comunque tenuto a rispettare le esigenze minime di difesa delle parti. - V. S. n. 10/1978. red.: A. Franco
Massima n. 23065
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 185 disp. att. cod. proc. civ. - nella parte in cui, nel giudizio conseguente all'opposizione di terzo all'esecuzione mobiliare, richiama l'art. 183 cod. proc. civ. (udienza di prima trattazione), senza tener presente che tale norma e' stata modificata con d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534, nel senso della creazione di una prima udienza di comparizione (art. 180 cod. proc. civ.) e della modificazione del relativo regime di preclusioni - sollevata sotto il profilo che il resistente in tale giudizio non godrebbe di un adeguato termine per preparare la propria difesa poiche' il giudice dell'esecuzione, nel fissare l'udienza innanzi a se', non sarebbe vincolato al rispetto di termini minimi, e sotto il profilo che, nei giudizi di esecuzione, il resistente dinanzi ad un giudice incompetente godrebbe di un termine piu' ampio per costituirsi, essendo a lui assegnato un nuovo termine per la riassunzione della causa innanzi al giudice competente. Invero il giudice 'a quo' lamenta, in sostanza, un'ingiustificata lesione del diritto di difesa del convenuto nel giudizio di opposizione all'esecuzione mobiliare a causa della previsione di termini, ritenuti incongrui, per la preparazione delle proprie difese, con relative preclusioni e decadenze. Senonche', secondo la giurisprudenza della Corte, l'art. 24 Cost. non preclude che la disciplina legislativa del diritto di difesa si conformi alle speciali caratteristiche dei singoli procedimenti, sempre che non ne siano pregiudicati lo scopo e le funzioni, mentre, quando la legge conferisce al giudice il potere di fissare un termine senza indicarne la misura, questi e' comunque tenuto a rispettare le esigenze minime di difesa delle parti. Poiche' la recente riforma del processo civile ha anche modificato il regime delle preclusioni nella fase iniziale del giudizio passando ad un sistema meno rigoroso e distinguendo tra udienza di prima comparizione ed udienza di prima trattazione, la doglianza del giudice rimettente si risolve in sostanza nella denunzia di un difetto di coordinamento tra la norma impugnata e gli artt. 180 e 183 cod. proc. civ.. Tale difetto, pero', puo' essere agevolmente superato dal giudice tramite la fissazione di un'udienza di comparizione nel rispetto di congrui termini, analogamente stabiliti nel processo di cognizione; e, ove cio' non sia possibile - decidendo, per ragioni di urgenza, solo sull'istanza di sospensione - col rinvio a successive udienze degli adempimenti previsti dagli artt. 180 e 183 cod. proc. civ.. red.: A. Franco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 185 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Forlì con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 novembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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