Corte costituzionale
Ordinanza n. 350/1996
Corte cost., ord. 18 ottobre 1996, n. 350
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 350/1996
- Data di deposito
- 18 ottobre 1996
- Data di decisione
- 14 ottobre 1996
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:350
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23010
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dell'art. 407 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al pubblico ministero destinatario di un procedimento a lui trasmesso per competenza territoriale, di usufruire dei termini massimi decorrenti dalla data della nuova iscrizione nel registro degli indagati del pubblico ministero successivamente individuato come competente, in quanto la previsione di termini alle indagini preliminari, la cui legittimita' e' stata riconosciuta con la duplice esigenza di imprimere tempestivita' alle investigazioni e di contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini e' assoggettato, si raccorda intimamente con le finalita' dell'attivita' di indagine, destinata a consentire al P.M. di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, essendo riservata alla discrezionalita' del legislatore l'individuazione degli opportuni strumenti processuali in base ai quali consentire la prosecuzione delle indagini, nelle eccezionali ipotesi in cui sia risultato impossibile portarle a compimento entro il termine massimo previsto dalla legge. - S. nn. 174/1992 e 88/1991. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 407 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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