Corte costituzionale

Ordinanza n. 347/1996

Corte cost., ord. 18 ottobre 1996, n. 347

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
347/1996
Data di deposito
18 ottobre 1996
Data di decisione
14 ottobre 1996
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:347

Norme oggetto del giudizio

  • art. 25, decreto legislativo n. 546 del 23 dicembre 1993
  • art. 57, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
  • art. 33, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957

Parametri

Massime

Massima n. 22907

E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 36 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) - nella parte in cui vieta di corrispondere al dipendente che svolge mansioni superiori il trattamento corrispondente alle mansioni svolte - in quanto, posto che la disciplina dell'art. 33 d.P.R. n. 3 del 1957 si riferisce alla situazione normale, nella quale le mansioni svolte dall'impiegato coincidono con la sua qualifica funzionale, nel caso eccezionale di adibizione temporanea del dipendente a mansioni superiori, corrispondenti a un posto vacante, non puo' argomentarsi "a contrario" una preclusione all'adeguamento del trattamento economico secondo i principi ripetutamente enunciati dalla Corte in conformita' agli artt. 36 Cost. e 2126 cod. civ. e recepiti dall'art. 57 d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, modificato dall'art. 25 d.lgs. 23 dicembre 1993 n. 546. - Sent. n. 102/1995. Red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sezione staccata di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mengoni

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996.

Il direttore di cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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