Corte costituzionale
Ordinanza n. 347/1996
Corte cost., ord. 18 ottobre 1996, n. 347
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 347/1996
- Data di deposito
- 18 ottobre 1996
- Data di decisione
- 14 ottobre 1996
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:347
Norme oggetto del giudizio
- art. 25, decreto legislativo n. 546 del 23 dicembre 1993
- art. 57, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 33, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
Parametri
Massime
Massima n. 22907
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 36 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) - nella parte in cui vieta di corrispondere al dipendente che svolge mansioni superiori il trattamento corrispondente alle mansioni svolte - in quanto, posto che la disciplina dell'art. 33 d.P.R. n. 3 del 1957 si riferisce alla situazione normale, nella quale le mansioni svolte dall'impiegato coincidono con la sua qualifica funzionale, nel caso eccezionale di adibizione temporanea del dipendente a mansioni superiori, corrispondenti a un posto vacante, non puo' argomentarsi "a contrario" una preclusione all'adeguamento del trattamento economico secondo i principi ripetutamente enunciati dalla Corte in conformita' agli artt. 36 Cost. e 2126 cod. civ. e recepiti dall'art. 57 d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, modificato dall'art. 25 d.lgs. 23 dicembre 1993 n. 546. - Sent. n. 102/1995. Red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sezione staccata di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mengoni
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996.
Il direttore di cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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