Corte costituzionale
Ordinanza n. 345/1996
Corte cost., ord. 18 ottobre 1996, n. 345
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 345/1996
- Data di deposito
- 18 ottobre 1996
- Data di decisione
- 14 ottobre 1996
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:345
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, legge n. 300 del 20 maggio 1970
- decreto del Presidente della Repubblica n. 312 del 28 luglio 1995
Parametri
Massime
Massima n. 22902
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 2, 3 e 39 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, l. 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nel testo risultante dall' abrogazione parziale disposta con d.P.R. 28 luglio 1995 n. 312 (Abrogazione, a seguito di referendum popolare, della lett. a) e parzialmente della lett. b) dell'art. 19, primo comma, della l. 20 maggio 1970 n. 300, sulla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, nonche' differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima) - nella parte in cui limita il riconoscimento delle rappresentanze aziendali, ai fini della tutela e agevolazioni previste nel titolo III della legge medesima, alle sole organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi - in quanto: con riferimento agli artt. 3 e 39 Cost., la questione e' gia' stata dichiarata non fondata; con riferimento all'art. 39 Cost. - posto che la tutela costituzionale dell'autonomia collettiva garantisce la liberta' di decisione del sindacato in ordine alla stipulazione di un contratto collettivo con un certo contenuto e, dunque, il sindacato contro comportamenti dell'altra parte o di terzi, in particolare del potere politico, diretti a interferire nel processo di formazione della sua volonta', turbandone la libera esplicazione - non e' di questo tipo l'incidenza che, sulle scelte del sindacato, puo' avere la considerazione dell'effetto legale, esterno al contenuto del regolamento negoziale, collegato dall'art. 19 alla sottoscrizione di un contratto collettivo applicato nell'unita' produttiva, in considerazione del fatto che l'alternativa tra la firma di un contratto, ritenuto non rispondente agli interessi degli aderenti, con il vantaggio di acquisire i diritti e le prerogative di cui al titolo III dello Statuto, ed il rifiuto di firmare un tale contratto, rinunciando a tali diritti, puo' condizionare in qualche misura il sindacato, non gia' viziandone la determinazione volitiva, bensi' come fattore del calcolo costi-benefici che il sindacato medesimo, come ogni contraente, deve compiere per valutare la convenienza di stipulare o non il contratto a quelle condizioni; con riferimento all'art. 2 Cost., un sindacato, disposto a sottoscrivere un cattivo contratto per i suoi rappresentanti pur di ritagliarsi una porzione di potere in azienda, non lede alcun diritto inviolabile dei suoi iscritti, ma semplicemente non tutela, come dovrebbe, i loro interesse, configurandosi o come sindacato sfuggito al controllo degli associati, e cioe' non piu' rispettoso del precetto costituzionale di democraticita' interna, ovvero, al limite, come sindacato di comodo vietato dall'art. 16 dello Statuto. Red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nel testo risultante dall'abrogazione parziale disposta dal d.P.R. 28 luglio 1995, n. 312 (Abrogazione, a seguito di referendum popolare, della lettera a) e parzialmente della lettera b) dell'art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, nonché differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 39 della Costituzione, dai pretori di Brindisi e di Latina con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mengoni
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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