Corte costituzionale

Ordinanza n. 293/1996

Corte cost., ord. 22 luglio 1996, n. 293

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
293/1996
Data di deposito
22 luglio 1996
Data di decisione
11 luglio 1996
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:293

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 22642

Manifesta infondatezza della questione in quanto - posto che l'inclusione del danno alla salute nella categoria considerata dall'art. 2059 cod. civ. non significa identificazione col danno morale soggettivo, ma soltanto riconducibilita' delle due figure, quali specie diverse, al genere del danno non patrimoniale - non essendo il risarcimento del danno morale assistito dalla garanzia dell'art. 32 Cost. (v. sentenza n. 37 del 1994), puo' essere discrezionalmente limitato dal legislatore a determinate ipotesi, come quelle sanzionate dall'art. 185 cod. pen., cui rinvia sotto questo aspetto l'art. 2059 cod. civ.. - V., altresi', S. nn. 88/1979, 184/1986, 356/1991, 372/1994. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mengoni

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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