Corte costituzionale
Ordinanza n. 293/1996
Corte cost., ord. 22 luglio 1996, n. 293
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 293/1996
- Data di deposito
- 22 luglio 1996
- Data di decisione
- 11 luglio 1996
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:293
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 22642
Manifesta infondatezza della questione in quanto - posto che l'inclusione del danno alla salute nella categoria considerata dall'art. 2059 cod. civ. non significa identificazione col danno morale soggettivo, ma soltanto riconducibilita' delle due figure, quali specie diverse, al genere del danno non patrimoniale - non essendo il risarcimento del danno morale assistito dalla garanzia dell'art. 32 Cost. (v. sentenza n. 37 del 1994), puo' essere discrezionalmente limitato dal legislatore a determinate ipotesi, come quelle sanzionate dall'art. 185 cod. pen., cui rinvia sotto questo aspetto l'art. 2059 cod. civ.. - V., altresi', S. nn. 88/1979, 184/1986, 356/1991, 372/1994. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mengoni
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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