Corte costituzionale
Ordinanza n. 275/1996
Corte cost., ord. 22 luglio 1996, n. 275
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 275/1996
- Data di deposito
- 22 luglio 1996
- Data di decisione
- 11 luglio 1996
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:275
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 575 del 31 maggio 1965
Parametri
Massime
Massima n. 22825
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - a prescindere dal difetto di pertinenza alla fattispecie del parametro dell'art. 97 Cost. - la richiesta sostituzione di un ufficio del pubblico ministero ad un altro quanto alla titolarita' del potere di impulso del procedimento di prevenzione non puo' dirsi sotto alcun profilo soluzione costituzionalmente imposta sul piano della ragionevolezza del sistema, posto che non vi e' omogeneita' tra le rispettive funzioni e che, proprio alla luce della diversita' strutturale dell'accertamento penale e dello strumento di prevenzione della pericolosita', il legislatore e' intervenuto (con l'art. 20 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella l. 12 luglio 1991, n. 203) sulla norma censurata, ricollegando la competenza dell'organo abilitato alla proposta di prevenzione all'ambito circondariale in cui ricade la dimora del proposto, secondo una scelta, non censurabile dal Giudice delle Leggi, di ulteriore accentuazione della vicinanza tra l'organo di investigazione e la persona che ne e' oggetto, in funzione dell'efficienza degli accertamenti utili alla formulazione della proposta. - Circa la titolarita' dell'azione di prevenzione ed il potere di impulso affidato al P.M. anche nell'area applicativa della legge n. 575 del 1965 non riferibile al fenomeno mafioso: O. n. 275/1992. In ordine all'estraneita' del parametro dell'art. 97 Cost. all'esercizio della funzione giurisdizionale, cfr., tra le molte, da ultimo, O. nn. 159/1996, 147/1996, 99/1996 e S. n. 84/1996. Relativamente al controllo sulla ragionevolezza, v. 'ex multis', S. n. 341/1994 red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Napoli, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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