Corte costituzionale

Ordinanza n. 275/1996

Corte cost., ord. 22 luglio 1996, n. 275

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
275/1996
Data di deposito
22 luglio 1996
Data di decisione
11 luglio 1996
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:275

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 575 del 31 maggio 1965

Parametri

Massime

Massima n. 22825

Manifesta infondatezza della questione, in quanto - a prescindere dal difetto di pertinenza alla fattispecie del parametro dell'art. 97 Cost. - la richiesta sostituzione di un ufficio del pubblico ministero ad un altro quanto alla titolarita' del potere di impulso del procedimento di prevenzione non puo' dirsi sotto alcun profilo soluzione costituzionalmente imposta sul piano della ragionevolezza del sistema, posto che non vi e' omogeneita' tra le rispettive funzioni e che, proprio alla luce della diversita' strutturale dell'accertamento penale e dello strumento di prevenzione della pericolosita', il legislatore e' intervenuto (con l'art. 20 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella l. 12 luglio 1991, n. 203) sulla norma censurata, ricollegando la competenza dell'organo abilitato alla proposta di prevenzione all'ambito circondariale in cui ricade la dimora del proposto, secondo una scelta, non censurabile dal Giudice delle Leggi, di ulteriore accentuazione della vicinanza tra l'organo di investigazione e la persona che ne e' oggetto, in funzione dell'efficienza degli accertamenti utili alla formulazione della proposta. - Circa la titolarita' dell'azione di prevenzione ed il potere di impulso affidato al P.M. anche nell'area applicativa della legge n. 575 del 1965 non riferibile al fenomeno mafioso: O. n. 275/1992. In ordine all'estraneita' del parametro dell'art. 97 Cost. all'esercizio della funzione giurisdizionale, cfr., tra le molte, da ultimo, O. nn. 159/1996, 147/1996, 99/1996 e S. n. 84/1996. Relativamente al controllo sulla ragionevolezza, v. 'ex multis', S. n. 341/1994 red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Napoli, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze