Corte costituzionale
Ordinanza n. 274/1996
Corte cost., ord. 22 luglio 1996, n. 274
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 274/1996
- Data di deposito
- 22 luglio 1996
- Data di decisione
- 11 luglio 1996
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- CHELI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:274
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 638 del 11 novembre 1983
- art. 2, comma 1, bis, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
- art. 37, comma 1, legge n. 689 del 24 novembre 1981
- legge n. 389 del 7 dicembre 1989
- decreto-legge n. 338 del 9 ottobre 1989
Parametri
Massime
Massima n. 22700
Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 27, comma terzo, e 37, comma primo, Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella l. 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dal d.l. 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), convertito nella l. 7 dicembre 1989, n. 389, e dell'art. 37, comma primo, l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) - nella parte in cui non escludono dalla propria area di applicazione imprenditori o amministratori le cui imprese o societa' versino in una situazione economica tale da render necessaria, a mente dell'art. 1 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, l'apertura della procedura fallimentare - sia perche' non sussiste la denunziata irragionevolezza di un obbligo di versamento penalmente sanzionato, perdurante anche nello stato di dissesto dell'impresa, posto che detto obbligo concerne somme trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti e che il datore di lavoro versa all'INPS sostituendosi ad essi, onde consegue ed accede al pagamento delle retribuzioni e si sostanzia nel dovere di non trattenere per se' somme dei dipendenti e dell'istituto previdenziale; sia perche' non puo' dirsi violato l'art. 41 Cost., in quanto l'equilibrio fra i diversi interessi in gioco - quello di assicurare l'adempimento degli obblighi previdenziali del datore di lavoro, cui corrisponde l'interesse dei lavoratori alla copertura previdenziale, e quello dei creditori dell'imprenditore in stato di dissesto -, quale viene determinato dall'operare delle norme in questione, non contrasta, ma, anzi, si conforma alle finalita' di ordine sociale che limitano la liberta' dell'iniziativa economica. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dal d.-l. 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e dell'art. 37, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevate, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 41 della Costituzione, dal Pretore di Milano con le due ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.
Il Presidente: Cheli
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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