Corte costituzionale
Ordinanza n. 269/1996
Corte cost., ord. 19 luglio 1996, n. 269
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 269/1996
- Data di deposito
- 19 luglio 1996
- Data di decisione
- 18 luglio 1996
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:269
Norme oggetto del giudizio
- ordinanza g.i.p. tribunale di Roma del 23 maggio 1996
Parametri
Massime
Massima n. 22947
E' ammissibile il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei Deputati nei confronti del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma avverso l'ordinanza, emessa nel procedimento penale promosso a carico di due ex deputati, indagati in ordine ai reati di cui agli artt. 478 e 494 del cod. pen. per avere, nel corso di una seduta della Camera, attestato la presenza e l'espressione del voto da parte di due deputati non presenti in aula, con la quale veniva dichiarata la non applicabilita' al caso in esame dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e disposto la trasmissione degli atti del procedimento alla Camera dei Deputati, in quanto, venendo in questione la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite, sussistono tanto la legittimazione attiva della Camera dei Deputati, competente a dichiarare definitivamente la propria volonta' sull'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, in relazione alle condotte dei propri membri nell'esercizio delle loro funzioni, tanto quella passiva del Giudice per le indagini preliminari, che, svolgendo le proprie funzioni in posizione di piena indipendenza, e' legittimato, al pari di tutti i singoli organi giurisdizionali, ad essere parte di conflitti di attribuzione, nonche' della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, essendo chiesto, anche se in via eventuale, l'annullamento di un atto ad essa riferibile e finalizzato all'esercizio dell'azione penale, nell'ambito delle attribuzioni costituzionalmente garantite al pubblico ministero dall'art. 112 della Costituzione. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del tribunale di Roma - sezione giudice per le indagini preliminari (ufficio 15);
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione alla ricorrente della presente ordinanza;
b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al tribunale di Roma - sezione giudice per le indagini preliminari e alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione di cui sopra;
c) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza, entro il medesimo termine, siano notificati al Senato della Repubblica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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