Corte costituzionale

Ordinanza n. 269/1996

Corte cost., ord. 19 luglio 1996, n. 269

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
269/1996
Data di deposito
19 luglio 1996
Data di decisione
18 luglio 1996
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:269

Norme oggetto del giudizio

  • ordinanza g.i.p. tribunale di Roma del 23 maggio 1996

Parametri

Massime

Massima n. 22947

E' ammissibile il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei Deputati nei confronti del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma avverso l'ordinanza, emessa nel procedimento penale promosso a carico di due ex deputati, indagati in ordine ai reati di cui agli artt. 478 e 494 del cod. pen. per avere, nel corso di una seduta della Camera, attestato la presenza e l'espressione del voto da parte di due deputati non presenti in aula, con la quale veniva dichiarata la non applicabilita' al caso in esame dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e disposto la trasmissione degli atti del procedimento alla Camera dei Deputati, in quanto, venendo in questione la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite, sussistono tanto la legittimazione attiva della Camera dei Deputati, competente a dichiarare definitivamente la propria volonta' sull'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, in relazione alle condotte dei propri membri nell'esercizio delle loro funzioni, tanto quella passiva del Giudice per le indagini preliminari, che, svolgendo le proprie funzioni in posizione di piena indipendenza, e' legittimato, al pari di tutti i singoli organi giurisdizionali, ad essere parte di conflitti di attribuzione, nonche' della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, essendo chiesto, anche se in via eventuale, l'annullamento di un atto ad essa riferibile e finalizzato all'esercizio dell'azione penale, nell'ambito delle attribuzioni costituzionalmente garantite al pubblico ministero dall'art. 112 della Costituzione. red.: F. Mangano

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del tribunale di Roma - sezione giudice per le indagini preliminari (ufficio 15);

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione alla ricorrente della presente ordinanza;

b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al tribunale di Roma - sezione giudice per le indagini preliminari e alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione di cui sopra;

c) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza, entro il medesimo termine, siano notificati al Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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