Corte costituzionale
Ordinanza n. 203/1996
Corte cost., ord. 17 giugno 1996, n. 203
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 203/1996
- Data di deposito
- 17 giugno 1996
- Data di decisione
- 10 giugno 1996
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:203
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 22516
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 669-septies e 669-octies cod. proc. civ., denunziati nella parte in cui prevedono che il giudizio possessorio di merito si svolga soltanto in caso di accoglimento della richiesta tutela interdittale. Le premesse da cui muove e le conclusioni cui perviene il giudice 'a quo' risultano infatti del tutto erronee, poiche' l'assunto circa la non reclamabilita' del provvedimento di rigetto dell'interdetto possessorio, e' stato smentito dalla sopravvenuta sent. n. 501 del 1995 di questa Corte (come corollario di quanto affermato nelle sentenze n. 253 del 1994 e n. 197 del 1995), mentre la asserita abolizione della fase di merito del procedimento possessorio, ma solo nel caso di provvedimento di rigetto, appare estranea alla 'ratio' della riforma, oltre che contraria agli indizi normativi di cui agli artt. 704 e 705 cod. proc. civ., per cui il giudizio a cognizione piena non puo' essere escluso, meno che mai 'secundum eventum litis'. Quantomeno immotivato, infine, si palesa anche l'altro assunto circa l'applicabilita' dell'art. 669-octies nel procedimento possessorio, avendo la Corte gia' chiarito la "selettivita'" del rinvio al procedimento cautelare uniforme, operato dall'art. 703, secondo comma, stesso codice. - O. n. 58/1996. red.: A.M. Marini
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 669-septies e 669-octies del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Benevento, sezione distaccata di San Giorgio del Sannio, con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 1966.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 giugno 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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