Corte costituzionale

Ordinanza n. 192/1996

Corte cost., ord. 7 giugno 1996, n. 192

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
192/1996
Data di deposito
7 giugno 1996
Data di decisione
29 maggio 1996
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:192

Norme oggetto del giudizio

  • art. 29, comma 1, legge n. 223 del 23 luglio 1991
  • art. 27, comma 1, legge n. 223 del 23 luglio 1991

Parametri

Massime

Massima n. 22485

Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 27, primo comma e 29, primo comma, l. 23 luglio 1991, n. 223, denunziati, per violazione degli artt. 3 e 37 Cost., nella parte in cui non prevedono per le donne che usufruiscono del prepensionamento ivi stabilito, il medesimo riconoscimento dell'anzianita' contributiva ed assicurativa degli uomini. La Corte, infatti, ha gia' deciso analoga questione, sempre con riferimento ai lavoratori del settore siderurgico, interpretando la norma che prevede il prepensionamento degli uomini a cinquant'anni e delle donne a quarantasette (art. 1, primo comma, l. n. 451 del 1994), nel senso che essa attribuisce una maggiorazione dell'anzianita' contributiva fissata per entrambi i sessi nella misura di dieci anni, per cui, la corretta interpretazione del sistema vigente non consente di ravvisare le violazioni ora lamentate dai giudici rimettenti. - S. n. 64/1996. red.: A.M. Marini

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 27, primo comma, e 29, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dal Pretore di Milano e dal Pretore di Venezia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 giugno 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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