Corte costituzionale
Ordinanza n. 192/1996
Corte cost., ord. 7 giugno 1996, n. 192
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 192/1996
- Data di deposito
- 7 giugno 1996
- Data di decisione
- 29 maggio 1996
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:192
Norme oggetto del giudizio
- art. 29, comma 1, legge n. 223 del 23 luglio 1991
- art. 27, comma 1, legge n. 223 del 23 luglio 1991
Parametri
Massime
Massima n. 22485
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 27, primo comma e 29, primo comma, l. 23 luglio 1991, n. 223, denunziati, per violazione degli artt. 3 e 37 Cost., nella parte in cui non prevedono per le donne che usufruiscono del prepensionamento ivi stabilito, il medesimo riconoscimento dell'anzianita' contributiva ed assicurativa degli uomini. La Corte, infatti, ha gia' deciso analoga questione, sempre con riferimento ai lavoratori del settore siderurgico, interpretando la norma che prevede il prepensionamento degli uomini a cinquant'anni e delle donne a quarantasette (art. 1, primo comma, l. n. 451 del 1994), nel senso che essa attribuisce una maggiorazione dell'anzianita' contributiva fissata per entrambi i sessi nella misura di dieci anni, per cui, la corretta interpretazione del sistema vigente non consente di ravvisare le violazioni ora lamentate dai giudici rimettenti. - S. n. 64/1996. red.: A.M. Marini
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 27, primo comma, e 29, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dal Pretore di Milano e dal Pretore di Venezia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 giugno 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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