Corte costituzionale

Ordinanza n. 191/1996

Corte cost., ord. 7 giugno 1996, n. 191

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
191/1996
Data di deposito
7 giugno 1996
Data di decisione
29 maggio 1996
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:191

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 22486

Manifesta inammissibilita' delle questioni per difetto di rilevanza nei giudizi 'a quibus'. Riguardo alla prima, non si sono verificate le condizioni per l' applicazione del principio di diritto enunciato dalla Cassazione, mentre relativamente alla seconda, la norma impugnata non attribuisce al Tribunale alcuna competenza sulla perdita di efficacia della misura coercitiva, la cui cognizione spetta invece al giudice che procede e non al giudice del riesame dei provvedimenti applicativi delle misure stesse. red.: A.M. Marini

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 324, sesto comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e dell'art. 309, decimo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, sollevate dal Tribunale di Roma, sezione per il riesame, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1996.

Il Presidente: Mengoni

Il redattore: Cheli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 giugno 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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