Corte costituzionale
Ordinanza n. 191/1996
Corte cost., ord. 7 giugno 1996, n. 191
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 191/1996
- Data di deposito
- 7 giugno 1996
- Data di decisione
- 29 maggio 1996
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:191
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 22486
Manifesta inammissibilita' delle questioni per difetto di rilevanza nei giudizi 'a quibus'. Riguardo alla prima, non si sono verificate le condizioni per l' applicazione del principio di diritto enunciato dalla Cassazione, mentre relativamente alla seconda, la norma impugnata non attribuisce al Tribunale alcuna competenza sulla perdita di efficacia della misura coercitiva, la cui cognizione spetta invece al giudice che procede e non al giudice del riesame dei provvedimenti applicativi delle misure stesse. red.: A.M. Marini
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 324, sesto comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e dell'art. 309, decimo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, sollevate dal Tribunale di Roma, sezione per il riesame, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1996.
Il Presidente: Mengoni
Il redattore: Cheli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 giugno 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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